Direttiva UE whistleblowing: in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo per l’Italia

Recepita la Direttiva UE che allarga le tutele in favore del lavoratore che fa Whistleblowing, ossia segnala o denuncia illeciti sul lavoro.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (Direttiva Whistleblowing). La norma riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e le persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Con questa direttiva di fatto si amplia la sfera di applicazione delle norme sul cd. whistleblowing nel pubblico e nel privato. Grazie alla Direttiva approvata dal Parlamento dell’Unione Europea, il dipendente che fa whistleblowing è tutelato non soltanto nell’ambito della Pubblica Amministrazione, come finora previsto, ma anche nel settore privato. Quindi si ha un’armonizzazione delle norme che hanno la finalità di proteggere i lavoratori che segnalano irregolarità, abusi o illeciti sul posto di lavoro, ma anche allo stesso modo i cosiddetti facilitatori.

Lo scopo viene raggiunto mediante la previsione di tutele ancora più incisive: tra le prime novità si segnala, l’impossibilità per il whistleblower di poter essere sospeso, declassato o addirittura intimidito. Anzi, questi ultimi non possono subire nessun tipo di ritorsione, e riceveranno sostegno sia finanziario che psicologico, durante i procedimenti giudiziari. Ma andiamo per ordine e vediamo le nuove tutele previste dalla Diretta UE sul whistleblowing e qual è il suo obiettivo.

Cos’è il whistleblowing?

Innanzitutto è bene capire cosa s’intende con il termine “whistleblowing”. Si tratta dell’azione di un lavoratore che, durante l’attività lavorativa sia in ambito pubblico che privato, rileva e vuole “segnalare” un illecito, una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa/ente pubblico/fondazione.

L’obiettivo della normativa europea è quello di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità al fine di prevenire la commissione di reati. Tramite questo strumento messo a disposizione del lavoratore si possono segnalare tempestivamente eventuali tipologie di rischi, quali:

  • pericoli sul luogo di lavoro;
  • frodi all’interno, ai danni o ad opera dell’organizzazione;
  • danni ambientali;
  • false comunicazioni sociali;
  • negligenze mediche;
  • illecite operazioni finanziarie;
  • minacce alla salute;
  • casi di corruzione o concussione e molti altri ancora.

Di recente, la disciplina contenente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ha subito una profonda revisione normativa per effetto della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

Tale disposizione normativa, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha introdotto nuove disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Garanzia di anonimato per il chi fa whistleblowing

Tra le tutele principali garantiti al whistleblower troviamo senz’altro l’anonimato, l’identità del segnalante infatti non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del Codice di procedura penale.

Quindi la Diretta UE prevede che gli enti avranno l’obbligo di prendere in esame le segnalazioni dei whistleblower anonimi e, se questi dovessero perdere l’anonimato, avranno sempre tutte le tutele che gli spettano. Ma non solo.

La protezione è allargata anche ai facilitatori, ovvero ai colleghi ed ai parenti che aiutano il whistleblower nel suo percorso di segnalazione.

Come fare la comunicazione di whistleblowing

Ma dopo essere venuto a conoscenza, ad esempio, di un illecito, in che modo bisogna segnalarlo? Al riguardo, la Diretta UE stabilisce che è possibile effettuare la comunicazione in tre modi diversi:

  • all’interno dell’ente interessato (ad esempio all’azienda);
  • direttamente alle autorità nazionali competenti;
  • nonché agli organi e le agenzie competenti dell’Ue.

Questo porta le imprese e la autorità pubbliche a offrire obbligatoriamente ai propri dipendenti dei canali idonei per poter comunicare gli illeciti riscontrati durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Ma esistono anche delle deroghe. Infatti, le piccole aziende e i piccoli municipi non sono tenuti a garantite i predetti canali di comunicazione.

Pertanto, le imprese e le autorità pubbliche dovranno offrire canali di comunicazione. Sono esonerate le piccole aziende e i piccoli municipi.

E se l’azienda non garantisce comunque i canali di comunicazione? Il lavoratore, in questi casi, resta comunque tutelato se decidesse di divulgare pubblicamente le informazioni.

Decreto Legislativo 24/2023 del 10 marzo 2023

Alleghiamo il testo del D. Lgs 24/2023 del 10 marzo approvato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 e pubblicato in GU Serie Generale n. 63 del 15-03-2023 riguardante

la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2023.

download   DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24
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Whistleblowing INPS: come funziona

Un esempio di applicazione del whistleblowing è quello dell’INPS. L’Istituto infatti con la Circolare numero 54 del 26-03-2018 ha regolamentato la segnalazione

  • che deve essere effettuata mediante l’apposito modulo reso disponibile dall’INPS (vedi allegato della Circolare INPS in commento),
  • e deve riguardare situazioni di illecito intese quali abusi delle funzioni di servizio, anche non rilevanti penalmente, posti in essere o anche soltanto tentati da parte di dipendenti dell’Istituto, per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto d’immagine, per l’Istituto medesimo.

La segnalazione deve essere effettuata nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione. Sono escluse dal procedimento le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi. Infine devono costituire oggetto di segnalazione anche le situazioni di illecito rilevate a carico di collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’amministrazione.

Alleghiamo la Circolare INPS in formato PDF per una comoda e completa lettura.

download   Circolare INPS numero 54 del 26-03-2018
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