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Durc, circolare sull'acquisizione d'ufficio in Gazzetta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2012 è stata pubblicata la Circolare n. 6 del 31 maggio 2012 riguardante disposizioni in merito al DURC


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di - 6 Settembre 2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2012 è stata pubblicata la Circolare n. 6 del 31 maggio 2012, del Dipartimento Della Funzione Pubblica presso la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri riguardante l’applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall’articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall’articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 c.d. “Legge di Stabilità 2012”.

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La circolare indirizzata al Ministero del Lavoro, all’INPS, INAIL e Casse Edili e a tutte le P.A. riguarda l’applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall’art. 40, comma 02, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall’art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183; l’acquisizione d’ufficio nella materia dei lavori pubblici e le modalità di effettuazione della richiesta del DURC da parte degli Enti obbligati a richiederlo.

Resta ferma quindi la possibilità da parte del privato di richiedere direttamente il DURC tramite canale telematico e che esso avrà valenza di certificato nei rapporti tra privati; gli Istituti previdenziali o le Casse Edili che rilasceranno il Durc dovranno apporre sul certificato, a pena di nullità dello stesso, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“.

Riconosciuto il valore di certificato al DURC, in seguito alle ultime leggi in materia di “semplificazione”, prosegue la circolare, è fatto obbligo a tutta la P.A. la richiesta diretta, mediante acquisizione d’ufficio del DURC; tale acquisizione deve essere effettuata in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, nella quale il controllo della regolarita’ contributiva e’ condizione necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture o per il pagamento del saldo finale.

Leggi anche: il DURC non può essere autocertificato

L’ultima parte della circolare riguarda le modalita’ di effettuazione della richiesta del DURC; si invitano le P.A. ad utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, per l’inoltro della richiesta il servizio telematico disponibile in www.sportellounicoprevidenziale.it. (Abbandonando quindi l’ormai obsoleto, anche se ancora usato, metodo della richiesta cartacea!).

Si invitano, altresi’, gli Istituti previdenziali e le Casse Edili ad utilizzare per la trasmissione del certificato lo strumento della Posta Elettronica Certificata.

Link: circolare 6 del 31 maggio 2012

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: durcgovernoPubblico Impiego