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Home»Leggi, normativa e prassi»DURC imprese sequestrate e confiscate: chiarimenti dall’INPS

DURC imprese sequestrate e confiscate: chiarimenti dall’INPS

Daniele Bonaddio25 Giugno 20193 Mins Read
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L’INPS fornisce utili istruzioni operative in merito alla possibilità di rilascio del Durc regolare nelle aziende sequestrate e confiscate

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DURC on line

È possibile ottenere il Durc nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria? È l’oggetto del Messaggio numero 2326 del 20 giugno 2019; l’INPS assume una posizione estensiva nei confronti delle imprese in crisi e che intendono comunque ottenere il prezioso documento. Infatti, ai fini del rilascio del Durc, rilevano esclusivamente gli obblighi contributivi relativi all’arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata.

Ne deriva, che l’esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività resta esclusa dalla verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015.

Durc imprese sequestrate e confiscate: la normativa

L’art. 34 della L. n. 161/2017 ha delega il Governo ad adottare disposizioni per la tutela del lavoro delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

La delega ha avuto attuazione con l’emanazione del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 72. All’art. 4 del menzionato decreto legislativo, al fine di consentire alle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria la prosecuzione dell’attività, il legislatore ha disposto che ai fini del rilascio del Durc bisogna tenere conto esclusivamente gli obblighi contributivi relativi all’arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata di cui all’art. 41 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ne deriva che i debiti previdenziali maturati in data anteriore alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività, resta esclusa dalla verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015. Pertanto, una volta accertata l’intervenuta approvazione del citato programma, la verifica della regolarità contributiva per le aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria avverrà esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi che sono maturati successivamente alla data di approvazione.

Regolarità contributiva nelle imprese sequestrate e confiscate: crediti trasmessi all’AdR

Continuando nel commento del Messaggio, l’INPS richiama l’art. 55 del D.Lgs n. 159/2011 il quale prevede i seguenti principi:

  • a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive;
  • i beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall’amministratore giudiziario;
  • le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione;
  • e procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca;
  • in caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall’irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.

Considerato che l’articolato appena menzionato non preclude la notifica degli avvisi di addebito e prevede esclusivamente la sospensione delle azioni esecutive di competenza dell’Agente della Riscossione finalizzate al recupero coattivo degli importi dovuti, tutti i crediti dell’impresa sequestrata e confiscata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, compresi quelli sorti a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività, potranno essere trasmessi all’AdR.

Infine, resta ferma la sospensione delle azioni esecutive, di cui al citato art. 55, per i crediti sorti anteriormente alla medesima data di approvazione.

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