L’Inps, con messaggio nr. 2889 dello scorso 27 febbraio informa che, a partire dal 1 aprile 2014, sarà operativo il nuovo sistema di gestione del “Durc interno”.
Il DURC interno, è stato introdotto con la finanziaria 2007 che impone l’obbligo dell’attestazione della regolarità contributiva anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi connessi al versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti.
L’articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2007, prevede che l’INPS – per i benefici di propria competenza – verifica i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere il Documento “formale” (durc) previsto dall’articolo 4 del decreto stesso; il DURC “formale” è sostituito da un sistema di segnalazione degli esiti della verifica (cosiddetti SEMAFORI) che danno luogo al cosiddetto “DURC interno” nell’ambito del “Cassetto
previdenziale Aziende”; il “semaforo verde” indica una situazione compatibile con il godimento dei benefici, mentre il “semaforo rosso” indica una situazione incompatibile con il godimento dei benefici.
Con il nuovo sistema in vigore dall’aprile 2014, “la richiesta del DURC interno viene effettuata dall’INPS, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva e non è più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi”.
Con frequenza mensile (approssimativamente verso la metà di ogni mese di calendario) i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.
Nell’ipotesi in cui non siano rilevate situazioni di irregolarità, viene immediatamente attivata all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che assume il significato di DURC interno positivo.
Il durc interno positivo, consente all’impresa di godere dei benefici che competerebbero sia per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde sia, di godere dei benefici che competerebbero per i tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo – insorga una situazione di irregolarità.
La validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla immediata contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.
Se invece, sono rilevate delle situazioni di irregolarità, si attiva all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione di allarme temporaneo (Semaforo giallo) e, contemporaneamente l’INPS invia al datore di lavoro, una comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) -mediante posta elettronica certificata (PEC) -, recante:
– l’indicazione delle irregolarità riscontrate;
– l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;
– l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un DURC interno negativo.
Se, il datore di lavoro regolarizza la propria posizione o se è accertata l’insussistenza delle irregolarità, i sistemi informativi centrali attivano, all’interno del Cassetto previdenziale, una segnalazione positiva (Semaforo verde), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno positivo.
Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (Semaforo rosso), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno negativo.
Ne consegue che il datore di lavoro, per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo rosso, non può godere dei benefici. Tale esclusione riguarda solo il mese per cui è generato il Semaforo rosso, poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte.
Se l’irregolarità persiste ovvero ne insorgono di nuove, si attiva la segnalazione di allarme (Semaforo giallo) e viene nuovamente inviato – sempre tramite PEC – il preavviso di DURC interno negativo. Se il datore di lavoro regolarizza, si genera un DURC interno positivo sul nuovo mese considerato.
Tale DURC consente il godimento dei benefici anche per i tre mesi successivi, mentre rimangono definitivamente preclusi i benefici relativi al mese per il quale si era precedentemente generato il DURC interno negativo.
Di seguito il messaggio integrale con tutte le spiegazioni.
Messaggio INPS nr. 2889/2014 (205,1 KiB, 819 hits)