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Incentivi per l’assunzione di giovani under 30, circolare INPS

Incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato o la stabilizzazione di giovani da 18 a 29 anni, disoccupati o privi di titolo di studio


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di - 19 Settembre 2013

Con circolare 131 del 17 settembre l’INPS fornisce le precisazioni normative e le indicazioni operative per l’ammissione e la fruizione degli incentivi, per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione di contratti a termine per giovani da 18 a 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

L’incentivo, lo ricordiamo, è stato introdotto dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 cd Decreto Lavoro, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Requisiti del lavoratore per cui spetta l’incentivo

Giovani da 18 fino a 29 anni di età, cioè si intendono coloro che al momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni. Questi devono inoltre essere:

 Rapporti di lavoro per i quali spetta l’incentivo

Quanto dura e a quanto ammonta l’incentivo

Nell’ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i massimali del primo e dell’ultimo mese di vigenza dell’incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento.

Nel caso in cui il lavoratore abbia i requisiti per la richiesta di altri incentivi, ad esempio la 407/90, il suddetto incentivo è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.

Come richiedere l’incentivo

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “76-2013”, che verrà messo a breve a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro deve,  se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”

Per la procedura completa vista la sua complessità rimandiamo comunque ad un’attenta lettura della Circolare INPS.

Link: INPS Circolare numero 131 del 17/09/2013

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