Buone nuove per i cittadini che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e intendono richiedere l’indennità di invalidità civile, di cecità o di sordità. Questi ultimi, in particolare, così come i cittadini non più in età lavorativa, hanno la possibilità di velocizzare il processo di erogazione della predetta indennità. In che modo? Semplice: attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni di tipo socio-economico, che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.
Al fine di consentire l’invio anticipato delle informazioni, sono state apportate delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte della categoria di beneficiari in parola.
Le nuove modalità d’invio dell’istanza sono operative, in modalità non esclusiva, dal 10 dicembre 2019. A dettare le nuove istruzioni ci ha pensato l’INPS con il Messaggio n. 4601 del 10 dicembre 2019. Nel documento di prassi, ricorda l’Istituto Previdenziale, le modifiche riguardano le sole domande trasmesse online dai Patronati.
Indennità di invalidità civile: condizioni d’accesso
Non tutti i cittadini possono accedere alla procedura semplificato per ottenere l’indennità civile. L’agevolazione, infatti, è subordinata alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda.
Per tale motivo, la procedura di acquisizione online a disposizione dei Patronati verifica automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’Istituto, la sussistenza del requisito anagrafico.
Per verificare tale requisito, nel primo pannello della “Compilazione online delle domande”, deve essere acquisito il solo codice fiscale del soggetto richiedente.
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Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità
Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’attività di acquisizione della domanda, che è suddivisa in più pannelli. Alcuni pannelli sono finalizzati all’avvio dell’accertamento sanitario (richiedente, rappresentante legale, recapiti, accertamento), altri sono funzionali alla liquidazione dell’eventuale prestazione economica, in quanto consentono di acquisire i seguenti dati:
- dati dell’eventuale ricovero;
- dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa;
- modalità di pagamento;
- dati reddituali;
- delega alla riscossione di un terzo <quadro G>;
- delega in favore delle associazioni <quadro H>.
Infine, la procedura informatica prevede una sezione “allegati” che consente l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla domanda acquisita.
Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all’Istituto Previdenziale attraverso la funzione “Invio domanda”. La sezione dedicata ai requisiti socio-economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.
I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente, senza ulteriore intervento da parte del Patronato, in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica.
Indennità di invalidità civile: periodo transitorio
Infine, rammenta l’INPS, in questa fase di avvio in forma sperimentale, rimangono disponibili, in alternativa, le ordinarie modalità di trasmissione del modello “AP70” dopo il completamento della fase sanitaria. Le modalità ordinare operano qualora in fase di domanda non fossero inseriti i dati sopra descritti.
Esistono, tuttavia, alcune casistiche in cui sarà comunque necessario completare il modello “AP70” dopo la definizione dell’iter sanitario, utilizzando l’attuale procedura della fase concessoria. Si tratta, in particolare, dei soggetti ricoverati al momento della presentazione della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili.
Messaggio INPS numero 4601 del 10 dicembre 2019
Alleghiamo infine il messaggio in oggetto per la sua completa lettura ed analisi.
Messaggio n. 4601 del 10 dicembre 2019 (85,0 KiB, 1.220 hits)