Informazione in materia di salute e sicurezza: a chi spetta l’onere

Il Ministero del Lavoro in data 16 gennaio 2018 ha pubblicato l'interpello numero 2 del 2017. La Commissione ministeriale è intervenuta in tema di informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A chi spetta l'onere di impartire tale informazione ai lavoratori? Ecco cosa dice l'interpello.


Con l’interpello numero 2 del 2017 pubblicato il 16 gennaio 2018 sul sito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto in tema di informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad un quesito posto dall’Unione Generale del Lavoro (UGL).

La UGL ha fatto richiesta di interpello per conoscere il parere della Commissione ministeriale in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008. In particolare l’UGL chiede se l’informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve essere necessaria impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Informazione in materia di salute e sicurezza, obbligo non esclusivo dell’RSPP

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro premette che il d.lgs. n. 81/2008:

  1. definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”;
  2. obbliga inoltre il datore di lavoro e il dirigente ad “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento”;
  3. elenca tutti i singoli casi in cui è obbligatorio fornire una “adeguata informazione”. Specifica inoltre che deve essere il datore di lavoro a provvedere a tale informazione, anche se tale obbligo non è indelegabile;
  4. elenca quindi i “compiti” del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e non solo quelli del RSPP. Specifica infine che fra i compiti vi è anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni“.

Il datore di lavoro sceglie di volta in volta a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione

In conclusione la Commissione ministeriale, sulla base di tali elementi ritiene che rientra il datore di lavoro può decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione in materia di salute e sicurezza a ciascuno dei lavoratori.

Interpello n. 2 / 2017 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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