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Home»Leggi, normativa e prassi»Intervallo tra due contratti a termine, nota del Ministero

Intervallo tra due contratti a termine, nota del Ministero

Massima Di Paolo7 Ottobre 20132 Mins Read
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Il Ministero del lavoro risponde ad alcuni quesiti in tema di intervallo tra due contratti a termine in seguito al Decreto lavoro 2013

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del lavoro, con nota dello scorso 4 ottobre, risponde ad alcuni quesiti in tema di intervallo temporale tra due contratti a termine, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 7  co 1 lett c) del D. l. nr. 76/2013 c.d. Decreto lavoro 2013.

Leggi anche: il contratto a tempo determinato dopo il decreto lavoro 2013

Nello specifico, la nota ministeriale interviene sulla validità della contrattazione collettiva, che ha ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni, in deroga alla precedente formulazione che prevedeva una durata ordinaria dell’intervallo tra contatti di 60 e 90 giorni.

Il Ministero, dopo aver ricordato che la contrattazione collettiva era intervenuta a “flessibilizzare” la disciplina vigente all’epoca vigente entro i limiti legali consentiti e cioè, di 20 e 30 giorni in relazione alla durata infrasemestrale o meno del contratto a termine.

“Tale regolamentazione contrattuale, allora di miglior favore, appare oggi superata a seguito dell’intervento normativo che ha ridotto “in via ordinaria” lo spazio temporale tra due contratti a 10 e 20 giorni, superando e vanificando gli interventi contrattuali di flessibilizzazione  già posti in essere e, legati a minimi di durata legale dell’interruzione (20 e 30 giorni), superiori agli attuali  periodi normativamente previsti.

Quanto agli accordi collettivi, stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto lavoro,  questi ultimi, potranno prevedere una riduzione e, addirittura un azzeramento degli intervalli di tempo di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia, con effetti normativi nei confronti di tutti i soggetti rientranti nei campi di applicazione degli accordi.

La contrattazione potrà anche prevedere tempi di intervallo superiori ma, stante la disciplina normativa, questi avranno effetto esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti.

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