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di Antonio Maroscia - 7 Luglio 2009
Ogni giorno nelle tv e sulla carta stampata appaiono previsioni ora catastrofiche ora rassicuranti sulla crisi mondiale che stiamo attraversando. Il punto rimane uno solo: chi ne fa le spese sono soprattutto i lavoratori che ogni giorno si trovano a lottare contro questa crisi. Per questo vogliamo dedicare una serie di articoli ai cd “ammortizzatori sociali” con la speranza che i nostri lettori non siano costretti a farci ricorso.
Gli ammortizzatori possono intervenire in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, contratto di solidarietà) oppure quando il rapporto di lavoro si conclude (disoccupazione ordinaria, disoccupazione requisiti ridotti, mobilità). Sono lo strumento con cui lo Stato interviene per sostenere le aziende e i lavoratori che hanno perso momentaneamente o definitivamente il lavoro.
N.B. L’indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti è stata prima sostituita dalla ASpI e dalla mini-ASpI; dal dal 1° maggio 2015 l’unica indennità di disoccupazione è la NASpI.
Il primo ammortizzatore che andremo ad illustrare è la disoccupazione ordinaria.
La disoccupazione ordinari è un’indennità che spetta ai lavoratori che si trovino senza lavoro per licenziamento, termine del contratto o per sospensione del lavoro.
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazioni peggiorative delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all’Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La durata dell’indennità di disoccupazione è di 8 mesi per i lavoratori fino a 49 anni e 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.
L’importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito per legge.
Per il 2009 l’importo massimo è di € 886,31 elevato a € 1.065,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.917,48.
La percentuale di indennizzo è pari al 60% della media delle ultime tre mensilità per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi fino al dodicesimo per i lavoratori ultra cinquantenni.
Dal 4 marzo 2010 è possibile inoltrare telematicamente la domanda all’INPS, tramite l’apposita procedura predisposta sul sito dell’INPS, denominata Domanda di disoccupazione online.
Il trattamento di disoccupazione ordinaria termina quando il lavoratore:
L’indennità di disoccupazione ordinaria può essere riscossa:
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.
Il lavoratore deve comunicare immediatamente:
L’indennità di disoccupazione spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.) se sono state raggiunte, a livello territoriale, le necessarie intese tra le parti sociali, intese che dovranno essere poi recepite con decreto del Ministro del Lavoro.
Ai lavoratori sospesi spetta l’indennità nel limite massimo di 90 giorni.
L’importo è calcolato nella misura del 60% della retribuzione.
E’ stata prorogata al 2012 la concessione dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati, misura che attualmente è prevista “in via sperimentale per il triennio 2009-2011” dall’articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 185/2008.
Il decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto, in via sperimentale, una prestazione di disoccupazione a favore dei lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio al momento della sospensione o del licenziamento, presso l’azienda interessata dalla crisi.
Non sono richiesti i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per l’indennità di disoccupazione ordinaria, ma è necessario un intervento integrativo pari almeno al 20% dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
Agli apprendisti sospesi o licenziati spetta l’indennità nel limite massimo di 90 giorni nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell’indennità.
Questa nuova tipologia di intervento, prevista in via sperimentale per il triennio 2009-2011, sarà resa operativa solo subordinatamente all’intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.