Il ricorso alla cassa integrazione covid-19 e agli altri ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è ammesso anche in caso di regolarizzazione, a seguito di ispezione, di lavoratori in nero.
In base all’art. 41 del D.L. n. 23/2020 (Cura Italia), che ha esteso l’accesso della cassa integrazione con causale COVID-19 a tutti i lavoratori in forza nel periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 17 marzo 2020, l’accesso agli ammortizzatori sociali è condizionato alla circostanza che il lavoratore sia stato assunto entro il termine del 17 marzo 2020.
A specificarlo è l’INL con la recente Nota n. 64/2020.
Lavoratori regolarizzati a seguito di ispezione e Cassa Integrazione Covid-19
L’Ispettorato nazionale del lavoro è stato interrogato in merito alla compatibilità della CIGO, previsto in occasione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, disciplinata dall’art. 19 del D.L. n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, con lo status pregresso di lavoro in nero del soggetto ricompreso nel trattamento di integrazione salariale da parte del proprio datore di lavoro.
In altre parole, l’Ispettorato territoriale di Caserta ha chiesto di sapere se il lavoratore impiegato in nero, e regolarizzato a seguito di accesso ispettivo, possa essere destinatario delle recenti misure di cassa integrazione covid-19.
La procedura da seguire per la regolarizzazione di lavoratori in nero
Prima di illustrare la risposta fornita dall’INL, appare opportuno riepilogare il funzionamento di regolarizzazione dei lavoratori oggetto di accertamento per lavoro sommerso. Per il datore di lavoro è possibile rimediare ad un impiego irregolare del lavoratore, effettuando con valenza retroattiva l’Unilav e gli altri adempimenti obbligatori.
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Da notare che la predetta possibilità è prevista:
- sia che il personale ispettivo riscontri la presenza di lavoratori irregolari ancora in forza e, quindi, in attività lavorativa al momento dell’accesso ispettivo;
- sia nei riguardi di quei lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato “in nero” che di quelli, del tutto sommersi, ma il cui rapporto è ormai concluso al momento del controllo, perché riferito a lavoratori non più in forza al datore di lavoro.
In tutte le predette ipotesi è sempre possibile fare emergere la prestazione lavorativa in due modi:
- regolarizzando la posizione per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione;
- ottemperando alla diffida obbligatoria impartita dal personale ispettivo.
Di conseguenza:
- il datore di lavoro potrà godere delle sanzioni previste nel minimo edittale;
- mentre il lavoratore sarà messo nelle condizioni di vantare un legittimo rapporto di lavorativo, con tutto ciò che ne deriva dal punto di vista retributivo, contributivo e fiscale.
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Accesso alla cassa integrazione dei lavoratori regolarizzati
Il Decreto Cura Italia ha stabilito che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione con causale “emergenza COVID-19”; per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020. Il decreto Rilancio ha inoltre prolungato tale periodo.
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Come previsto dalla predetta legge, l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale era inizialmente riservato ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020. Successivamente il Cura Italia prorogava la data al 17 marzo. Pertanto, la cassa con causale COVID-19, è estesa ai lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 17 marzo 2020.
Il parere dell’INL
In risposta al quesito posto, l’INL specifica che nel caso di specie – ossia richiesta della CIGO a seguito di regolarizzazione di un rapporto in nero – l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale è essenzialmente condizionato dalla circostanza che il lavoratore sia stato assunto entro il termine del 17 marzo.
In ragione di ciò, considerato che l’emersione dal lavoro nero comporta comunque l’instaurazione di un legittimo rapporto di lavoro, l’INL ritiene che non sussistano motivi ostativi alla concessione del trattamento della cassa integrazione, a condizione che il rapporto lavorativo, a seguito di regolarizzazione, sia iniziato entro il 17 marzo 2020.
INL, Nota n. 64/2020
Alleghiamo infine il testo della nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nota INL prot. 64 del 15 maggio 2020 (354,5 KiB, 340 hits)
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