Close Menu
Lavoro e Diritti
  • 📢 Notizie
    • Leggi, normativa e prassi
    • Sentenze Lavoro
    • ABC Lavoro
    • Soldi e Diritti
    • Fisco e Tasse
    • Pensioni Oggi
    • Lavoro, concorsi e carriera
    • Pubblico Impiego
    • Impresa
  • 📚 Guide
  • 📺 Video
  • 🧰 Risorse
    • La Posta di Lavoro e Diritti
    • Blog, il Futuro del Lavoro
    • Newsletter & Social
    • Glossario

Lavoro e Diritti risponde gratuitamente ai tuoi dubbi su: lavoro, pensioni, fisco, welfare.

Lavoro e Diritti
  • 📢 Notizie
    • Leggi, normativa e prassi
    • Sentenze Lavoro
    • ABC Lavoro
    • Soldi e Diritti
    • Fisco e Tasse
    • Pensioni Oggi
    • Lavoro, concorsi e carriera
    • Pubblico Impiego
    • Impresa
  • 📚 Guide
  • 📺 Video
  • 🧰 Risorse
    • La Posta di Lavoro e Diritti
    • Blog, il Futuro del Lavoro
    • Newsletter & Social
    • Glossario
Iscriviti
Lavoro e Diritti
Iscriviti
  • 📢 Notizie
  • 📚 Guide
  • 📺 Video
  • ✉️ Posta

Lavoro intermittente: la tabella “vecchia di 100 anni” è ancora valida

Antonio Maroscia28 Agosto 20254 Mins Read
Condividi Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Email

Lavoro intermittente: la tabella di attività del 1923 resta valida nonostante l’abrogazione. Ecco cosa cambia per aziende e imprese.

>> Vai al Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

Comunicazione di chiamata nel lavoro intermittente: istruzioni e modello

Hai mai sentito parlare di una tabella vecchia di più di un secolo, ma ancora fondamentale per disciplinare il lavoro oggi? È il caso del lavoro intermittente, che può sorprendere chi non ha familiarità con la materia: quella tabella firmata nel 1923 continua ad essere decisiva per definire quali attività possono essere svolte a chiamata.

Se ti sembra incredibile, stai leggendo l’articolo giusto: ecco perché si può ancora usare — e come tutto resta in piedi anche dopo che l’hanno cancellato.

Indice:
  • Un salto nel passato che vale ancora oggi
  • Un salto nel passato che regge ancora oggi: il Regio Decreto del 1923
  • Perché il Regio Decreto del 1923 resta valido anche oggi
  • Implicazioni pratiche per imprese e lavoratori
  • Un’occasione per uno sguardo al futuro

Un salto nel passato che vale ancora oggi

La tabella allegata al Regio Decreto del 6 dicembre 1923, n. 2657, elenca mansioni tipicamente discontinue o di attesa: custodi, portinai, camerieri, addetti a centralini, autisti e molte altre. Non si tratta più di un documento in archivio, perché questa lista resta ancora operativa grazie a un rinvio che è “materiale”.

Questo significa che, anche se il decreto originario è stato abrogato, l’elenco resta valido come riferimento per stipulare contratti intermittenti. In mancanza di contrattazione collettiva che disciplini certe attività, è questa la bussola normativa approvata dall’ispettorato e dal Ministero.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tornato recentemente sul tema con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, emanata dopo l’abrogazione formale del Regio Decreto n. 2657/1923 da parte della legge n. 56/2025. Con questo documento sono stati forniti chiarimenti importanti sulle conseguenze dell’abrogazione e sulla disciplina applicabile al lavoro intermittente, tenendo conto anche delle numerose richieste di chiarimento provenienti dal settore turistico, dove il ricorso a questa tipologia di contratto resta particolarmente diffuso e rilevante.

Un salto nel passato che regge ancora oggi: il Regio Decreto del 1923

È incredibile pensare che una norma nata oltre un secolo fa faccia ancora la differenza nel mondo del lavoro moderno. Il Regio Decreto del 6 dicembre 1923, n. 2657 fu emanato per definire chiaramente quali mansioni richiedono un impegno discontinuo, di semplice attesa o custodia — insomma, lavori a “chiamata” o intermittenti. Pensiamo, per esempio, ai portinai, ai custodi, ai camerieri o agli addetti ai centralini telefonici privati. Il decreto contiene una tabella esplicativa – allegata al provvedimento – che elenca tutte queste attività.

In tempi in cui non esistevano computer né contratti digitali, questa tabella dava un orientamento operativo: stabiliva che, per quelle attività, non si dovevano applicare i limiti orari previsti per i lavoratori continuativi. In altre parole, serviva a disciplinare un lavoro dettato dallo scampanellio o dalla necessità improvvisa di prestarsi a un’azione.

Ed è proprio questa precisione normativa che oggi ritroviamo ancora viva grazie al rinvio contenuto nel decreto ministeriale del 2004 — un collegamento materiale, cioè un richiamo che fa ancora funzionare quella lista anche dopo che il decreto è stato formalmente abrogato.

Perché il Regio Decreto del 1923 resta valido anche oggi

Ecco la chiave: quella tabella fa parte di un decreto ministeriale del 2004, che fa riferimento a quei contenuti del 1923. Quindi non è più solo un pezzo di carta, ma un richiamo operativo inserito nel sistema normativo moderno.

In parole povere:

  • Il decreto del 1923 è abrogato, ma il contenuto rimane in uso grazie al decreto del 2004.
  • Il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato hanno confermato che cancellare il testo non elimina l’efficacia del richiamo normativo.
  • Il risultato? Le GLI elenchi di allora continuano a dare valore legale alle mansioni intermittenti ancora oggi.

Da evitare confusione: non serve stendere una nuova legislazione, ma si continua a usare la vecchia tabella come punto di riferimento.

lavoro intermittente o a chiamata

Implicazioni pratiche per imprese e lavoratori

  • Le aziende possono continuare a utilizzare il contratto intermittente per le mansioni previste (es. portineria, reception, custodia), purché rispettino i limiti di legge.
  • I datori di lavoro non devono cambiare nulla in procedure o modelli: la normativa già in uso è sufficiente.
  • I lavoratori interessati a questa tipologia contrattuale possono contare sulla stabilità normativa, evitando incertezze burocratiche.

Un’occasione per uno sguardo al futuro

Rimane però un nodo aperto: usare ancora riferimenti normativi nati oltre 100 anni fa può apparire poco moderno. È un promemoria forte per il legislatore: sarebbe utile aggiornare la disciplina con una normativa più chiara, moderna e adatta al contesto attuale. Nel frattempo, però, quella “vecchia tabella” mantiene tutta la sua rilevanza.

Riepilogo in breve

  • Il Regio Decreto 2657/1923 è stato ufficialmente abrogato.
  • Tuttavia, è tuttora valido come riferimento per il lavoro intermittente.
  • Il decreto ministeriale del 2004 mantiene in vigore le attività elencate.
  • Il quadro normativo continua senza vuoti finché non arriva una normativa nuova.

Potrebbe interessarti:

  • Diffida amministrativa sanzioni sul lavoro, nuovi chiarimenti INL
  • Le nuove FAQ dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla patente edilizia a punti: aggiornamento gennaio 2025
  • Contratto di Lavoro Intermittente: i chiarimenti INL sulle ultime novità
Google News Icon

Rimani aggiornato seguendoci su Google News!

SEGUICI
Contratto a Chiamata Ispettorato del Lavoro
Cerca nel sito

Lavoro e Diritti risponde gratuitamente ai tuoi dubbi su: lavoro, pensioni, fisco, welfare.

Logo Lavoro e Diritti Bianco
  • Chi Siamo
  • Contatti
  • Redazione
  • Collabora
  • Privacy Policy
  • Cookie
  • Archivio
  • Mappa del Sito
Facebook YouTube WhatsApp LinkedIn Telegram TikTok Instagram X (Twitter)
  • ABC Lavoro
  • Soldi e Diritti
  • Pensioni Oggi
  • Fisco e Tasse
  • Sentenze
  • Leggi e prassi
  • Lavoro e Concorsi
  • Pubblico Impiego
  • Imprese e PMI
© 2025 Lavoro e Diritti
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Larino al n° 511 del 4 agosto 2018
P. IVA 01669200709

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.