Hai mai sentito parlare di una tabella vecchia di più di un secolo, ma ancora fondamentale per disciplinare il lavoro oggi? È il caso del lavoro intermittente, che può sorprendere chi non ha familiarità con la materia: quella tabella firmata nel 1923 continua ad essere decisiva per definire quali attività possono essere svolte a chiamata.
Se ti sembra incredibile, stai leggendo l’articolo giusto: ecco perché si può ancora usare — e come tutto resta in piedi anche dopo che l’hanno cancellato.
Un salto nel passato che vale ancora oggi
La tabella allegata al Regio Decreto del 6 dicembre 1923, n. 2657, elenca mansioni tipicamente discontinue o di attesa: custodi, portinai, camerieri, addetti a centralini, autisti e molte altre. Non si tratta più di un documento in archivio, perché questa lista resta ancora operativa grazie a un rinvio che è “materiale”.
Questo significa che, anche se il decreto originario è stato abrogato, l’elenco resta valido come riferimento per stipulare contratti intermittenti. In mancanza di contrattazione collettiva che disciplini certe attività, è questa la bussola normativa approvata dall’ispettorato e dal Ministero.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tornato recentemente sul tema con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, emanata dopo l’abrogazione formale del Regio Decreto n. 2657/1923 da parte della legge n. 56/2025. Con questo documento sono stati forniti chiarimenti importanti sulle conseguenze dell’abrogazione e sulla disciplina applicabile al lavoro intermittente, tenendo conto anche delle numerose richieste di chiarimento provenienti dal settore turistico, dove il ricorso a questa tipologia di contratto resta particolarmente diffuso e rilevante.
Un salto nel passato che regge ancora oggi: il Regio Decreto del 1923
È incredibile pensare che una norma nata oltre un secolo fa faccia ancora la differenza nel mondo del lavoro moderno. Il Regio Decreto del 6 dicembre 1923, n. 2657 fu emanato per definire chiaramente quali mansioni richiedono un impegno discontinuo, di semplice attesa o custodia — insomma, lavori a “chiamata” o intermittenti. Pensiamo, per esempio, ai portinai, ai custodi, ai camerieri o agli addetti ai centralini telefonici privati. Il decreto contiene una tabella esplicativa – allegata al provvedimento – che elenca tutte queste attività.
In tempi in cui non esistevano computer né contratti digitali, questa tabella dava un orientamento operativo: stabiliva che, per quelle attività, non si dovevano applicare i limiti orari previsti per i lavoratori continuativi. In altre parole, serviva a disciplinare un lavoro dettato dallo scampanellio o dalla necessità improvvisa di prestarsi a un’azione.
Ed è proprio questa precisione normativa che oggi ritroviamo ancora viva grazie al rinvio contenuto nel decreto ministeriale del 2004 — un collegamento materiale, cioè un richiamo che fa ancora funzionare quella lista anche dopo che il decreto è stato formalmente abrogato.
Perché il Regio Decreto del 1923 resta valido anche oggi
Ecco la chiave: quella tabella fa parte di un decreto ministeriale del 2004, che fa riferimento a quei contenuti del 1923. Quindi non è più solo un pezzo di carta, ma un richiamo operativo inserito nel sistema normativo moderno.
In parole povere:
- Il decreto del 1923 è abrogato, ma il contenuto rimane in uso grazie al decreto del 2004.
- Il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato hanno confermato che cancellare il testo non elimina l’efficacia del richiamo normativo.
- Il risultato? Le GLI elenchi di allora continuano a dare valore legale alle mansioni intermittenti ancora oggi.
Da evitare confusione: non serve stendere una nuova legislazione, ma si continua a usare la vecchia tabella come punto di riferimento.
Implicazioni pratiche per imprese e lavoratori
- Le aziende possono continuare a utilizzare il contratto intermittente per le mansioni previste (es. portineria, reception, custodia), purché rispettino i limiti di legge.
- I datori di lavoro non devono cambiare nulla in procedure o modelli: la normativa già in uso è sufficiente.
- I lavoratori interessati a questa tipologia contrattuale possono contare sulla stabilità normativa, evitando incertezze burocratiche.
Un’occasione per uno sguardo al futuro
Rimane però un nodo aperto: usare ancora riferimenti normativi nati oltre 100 anni fa può apparire poco moderno. È un promemoria forte per il legislatore: sarebbe utile aggiornare la disciplina con una normativa più chiara, moderna e adatta al contesto attuale. Nel frattempo, però, quella “vecchia tabella” mantiene tutta la sua rilevanza.
Riepilogo in breve
- Il Regio Decreto 2657/1923 è stato ufficialmente abrogato.
- Tuttavia, è tuttora valido come riferimento per il lavoro intermittente.
- Il decreto ministeriale del 2004 mantiene in vigore le attività elencate.
- Il quadro normativo continua senza vuoti finché non arriva una normativa nuova.
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