Il Libro unico del lavoro LUL, ha sostituito i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell’impresa. Istituito con la L. nr 133/98, artt 39 e 40, nel LUL devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonchéle relative posizioni assicurative.
Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.
Fino al decreto “salva Italia”, d.l. n. 201/2011, in corso di approvazione al Senato, il libro unico doveva essere compilato entro il 16 del mese. L’art. 40, comma 3, del Decreto Decreto Monti, modifica il comma 3 dell’art 39 L. 133/2008, stabilendo che “le annotazioni sul Libro unico, per ciascun mese di riferimento, devono essere fatte entro la fine del mese successivo.
Inoltre, con interpello nr. 47 dello scorso 13 dicembre, il Ministero del lavoro ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito al concetto di infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro.
Si chiedeva se è possibile configurare l’infedele registrazione delle ore di lavoro e delle somme erogate quando tali registrazioni siano difformi dalle ore effettivamente svolte dal lavoratore, ovvero dalle somme effettivamente erogate allo stesso.
Il ministero richiama il comma 7 dell’art 39 L. 133/2008:
“Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e’ punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro….“.
Quindi, ricorda che si ha infedele registrazione quando un dato scritturato, risulta gravemente non veritiero e perciò infedele rispetto alla effettiva consistenza della prestazione lavorativa sotto il profilo retributivo, previdenziale e fiscale.
L’infedeltà della registrazione si avrebbe ogni qual volta, la quantificazione della durata della prestazione o della retribuzione effettivamente erogata, non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico
In conclusione, quindi, deve ritenersi coerente con il sistema introdotto dal libro unico del lavoro collegare la reazione puntava alle ipotesi di sostanziale e reale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela dei lavoratori che, nel caso dell’infedele registrazione, riguardano la registrazione di dati in modo non corrispondente al vero.
Diversamente argomentando, infatti, si potrebbero verificare situazioni in virtù delle quali, pur in presenza di fenomeni di corresponsione di somme non rispondenti a quelle risultanti dalle registrazioni sul documento obbligatorio ma corrispondenti a quanto astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro potrebbe essere indotto a considerare come costi aziendali non già quelli effettivamente sostenuti ma quelli “virtuali” derivanti da quanto astrattamente dovuto (e registrato), con conseguente ipotesi di esposizione in bilancio di dati non veritieri.”.
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