Limiti temporali nel contratto di somministrazione a tempo determinato

Per la rubrica Esperto Risponde un interessante quesito sui limiti temporali nel contratto di somministrazione a tempo determinato


Buongiorno gentile Avvocato, il primo agosto del 2008 ho iniziato a lavorare tramite agenzia per una ditta fino a meta marzo del 2011. Da li in poi la ditta mi ha assunto a tempo determinato con un contratto fino a dicembre rinnovato fino a giugno 2012 e a fine contratto me ne sono andato.

La ditta in questo periodo ha bisogno, ma non può prendermi perchè a quanto dice ho quasi tre anni con l’agenzia e se mi deve fare un contratto mi deve assumere a tempo indeterminato.

Volevo sapere qualcosa di più.

Grazie per l’attenzione.
Giuseppe

Esperto Risponde

Gentile Sig. Giuseppe,

la riforma Fornero ha specificato che ai fini del raggiungimento del limite (pari a 36 mesi), oltre il quale il contratto a tempo determinato si deve ritenere a tempo indeterminato vanno computati anche eventuali periodi di lavoro svolti in virtù di un contratto di somministrazione a tempo determinato.

A tal proposito la Circolare del Ministero del Lavoro n.18/2012 ha sottolineato che i datori di lavoro dovranno tener conto solo dei contratti di somministrazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012). Lei, da quello che scrive, ha terminato di lavorare con contratto di somministrazione nel mese di giugno 2012.

Non rientrerebbero, pertanto, nel computo dei 36 mesi i precedenti periodi in somministrazione.

E’ altrettanto vero, però, che Lei non può pretendere alcuna assunzione.

Spero di esserLe stato di aiuto.

Saluti.

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