Ministero del lavoro: congedo straordinario e attività lavorativa svolta dal disabile

Il lavoratore ha diritto alla fruizione del congedo “straordinario” retribuito, per l’assistenza a familiare in situazione di handicap grave, anche se il disabile lavora.


Il Ministero del lavoro, con interpello nr. 30 del 13 luglio 2010, ha affermato il diritto del lavoratore alla fruizione del congedo “straordinario” retribuito, per l’assistenza a familiare in situazione di handicap grave durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte dello stesso disabile.

Si fa riferimento al congedo “straordinario” retribuito, per l’assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, introdotto dall’art. 80, comma 2, della L. n. 388/2000, nel limite massimo di due anni e rientrante, ex art. 4, comma 2, L. n. 53/2000, nel congedo “per gravi e documentati motivi familiari”.

Con la circolare n. 64 del 15 marzo 2001 l’Inps, ha escluso l’attribuzione di tale beneficio, qualora la persona disabile da assistere “presti, a sua volta attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo”.

Il Ministero, invece, dopo aver premesso che “la necessità o meno di assistenza, per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, andrebbe valutata caso per caso”  afferma la non conformità allo spirito della normativa, il  porre a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile.

Tale prassi, si legge nell’interpello,  “risulterebbe peraltro in contrasto con i principi formulati dalla L. n. 104/1992 che mira invece a promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro e l’adozione delle misure atte a favorirla, così come in contrasto con le finalità di cui alla L. n. 68/1999.

Infatti, l’assistenza si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici).

Si ritiene pertanto, alla luce dell’attuale normativa, che il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa”.

Fonte: www.dplmodena.it

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