L’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali opera in favore dei lavoratori garantendo una serie di prestazioni economiche e sanitarie, nei casi di inabilità temporanea assoluta, inabilità permanente e morte. A prescindere dal verificarsi degli eventi di infortunio o malattia, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio assicurativo all’INAIL, calcolandolo con la procedura dell’autoliquidazione, secondo un sistema di acconto e saldo.
Il calcolo del premio dipende da due elementi: la retribuzione del lavoratore e il rischio che la mansione svolta possa provocare infortuni o malattie di particolare gravità. Di conseguenza, più è elevato il rischio maggiore sarà il “tasso”. In sostanza, per ottenere il premio si moltiplicano le retribuzioni imponibili riconosciute ai lavoratori per il tasso applicato dall’INAIL all’attività svolta. Ottenuto il valore, questo dev’essere aumentato con un’addizionale pari all’1%.
La normativa riconosce tuttavia un sistema “premiale”, finalizzato ad abbattere in parte le somme dovute all’INAIL, in favore di quelle realtà che realizzano interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per ottenere la riduzione del premio è necessario trasmettere all’INAIL il cosiddetto “Modello OT23”.
Cogliendo l’occasione della notizia, diffusa dallo stesso Istituto, dell’implementazione della procedura online per presentare l’OT23 – anno 2023, analizziamo in dettaglio cos’è e quali vantaggi comporta.
Come si calcola il premio INAIL?
Come anticipato, il premio INAIL altro non è che il risultato della moltiplicazione tra retribuzione imponibile e voce di tariffa.
La voce di tariffa
Al pari dell’INPS, l’INAIL inquadra le aziende in quattro gestioni tariffarie:
- Industria;
- Artigianato;
- Terziario;
- Altre attività.
All’interno di ogni gestione tariffaria, troviamo la classificazione delle lavorazioni. A ciascuna di esse è attribuito il relativo tasso medio nazionale.
Tasso medio nazionale
Il tasso medio nazionale, specifico per ogni singola lavorazione, è il risultato del rapporto tra gli oneri diretti ed indiretti, sostenuti dall’INAIL per le prestazioni assicurative.
Il tasso, in ogni caso, non può superare il limite massimo del 110 per mille.
Trascorsi due anni dall’inizio dell’attività, il tasso medio nazionale è interessato da “oscillazioni” in aumento o in diminuzione, a seconda del verificarsi di infortuni e malattie professionali (sulla base del cosiddetto “indice di sinistrosità aziendale”).
Di conseguenza, il tasso effettivo (una volta applicata l’oscillazione), che l’azienda dovrà utilizzare per calcolare il premio INAIL, sarà comunicato dallo stesso Istituto entro il 31 dicembre di ogni anno.
Riduzione dei premi INAIL
L’INAIL può riconoscere una riduzione del tasso medio di tariffa, nel caso in cui l’azienda realizzi interventi migliorativi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A condizione che il datore sia:
- In regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- In regola con le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
è riconosciuta una riduzione:
- Per i primi due anni dall’inizio dell’attività pari all’8% fisso;
- Per gli anni successivi, variabile in ragione del numero di lavoratori / anno presenti nel triennio, all’interno di ogni singola Posizione Assicurativa Territoriale (PAT).
Di conseguenza, per:
- Le aziende fino a 10 lavoratori / anno del triennio la riduzione ammonta al 28%;
- Le aziende da 10,01 a 50 lavoratori / anno è riconosciuta una riduzione del 18%;
- aziende da 50,01 a 200 lavoratori / anno la riduzione è del 10%;
- aziende con oltre 200 lavoratori / anno la riduzione è del 5%.
Come si applica la riduzione?
La riduzione produce i suoi effetti per l’anno in corso alla data di presentazione della relativa domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo, dovuto per lo stesso anno.
Ricordiamo infatti che la procedura di calcolo del premio assicurativo (la cosiddetta autoliquidazione), prevede:
- Il calcolo del saldo (regolazione) del premio assicurativo per l’anno precedente;
- Il calcolo dell’acconto (rata) del premio assicurativo per l’anno corrente.
La somma delle due quote rappresenta il premio da versare all’INAIL con modello F24, in un’unica soluzione (scadenza 16 febbraio di ciascun anno) o in quattro rate mensili (la prima sempre il 16 febbraio).
Questo significa che in sede di autoliquidazione INAIL 2021 – 2022 si è calcolata la:
- Regolazione 2021 in base alle retribuzioni effettivamente nel medesimo anno, diminuita della rata (acconto) 2021;
- Rata 2022, in base alle retribuzioni corrisposte nel 2021 (in quanto unico dato certo disponibile) a meno che non si preveda nel 2022 una riduzione delle retribuzioni presunta (in tal caso è obbligatorio inviare un’apposita segnalazione di “Riduzione Presunto” sempre entro il 16 febbraio).
Come si ottiene la riduzione?
La riduzione per gli interventi di prevenzione è riconosciuta previa domanda telematica, presentata compilando il modello “OT23”, entro il 28 febbraio dell’anno per cui la riduzione stessa è richiesta.
In sede di invio dell’istanza dev’essere allegata la documentazione a riprova degli interventi realizzati.
Per compilare ed inoltrare il modello OT23 è necessario collegarsi al portale “inail.it – Accedi ai servizi online” muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Una volta effettuato l’accesso è necessario selezionare dal menù a sinistra la voce “Denunce” e successivamente “Riduzione per prevenzione”.
All’interno del modello si indicano i dati dell’azienda:
- Denominazione o ragione sociale;
- Codice ditta INAIL;
- Codice Sede INAIL competente;
- Indirizzo sede legale;
- Numero delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) aperte;
- Matricola INPS.
A seguire è presente l’elenco degli interventi ed i relativi punti assegnati.
Le macrocategorie riguardano:
- Gruppo A per prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- Gruppo B per prevenzione del rischio stradale;
- C per prevenzione delle malattie professionali;
- D riguardante formazione, addestramento, informazione;
- E per le misure organizzative in materia di gestione della salute e sicurezza;
- F su gestione delle emergenze e DPI.
Modello OT23 INAIL: quali sono le novità 2023?
L’Istruzione operativa INAIL del 1° agosto 2022 numero 7507 ha reso noto che è “in corso di pubblicazione nel sito istituzionale il Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2023” detto anche Modello OT23 – 2023, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2022.
Le uniche novità, rispetto al modello dell’anno precedente, riguardano:
- L’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti (rispetto ai precedenti 50) per gli interventi A – 1.2 ed A – 1.4;
- La riformulazione dell’intervento A – 3.2 della sezione “Sicurezza macchine e trattori”;
- La riformulazione dell’intervento C – 4.2 della sezione “Prevenzione dei disturbi muscolo – scheletrici”;
- riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni, per il quale è “stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro”;
- L’inserimento dell’intervento E – 19;
- La riformulazione dell’intervento F2, previsto per le aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 – 2022);
- La modifica dell’intervento F – 3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine, elencate nell’intervento medesimo.