La Legge di Stabilità 2016, ha confermato anche per quest’anno il cosiddetto esonero contributivo al fine di promuovere forme di occupazione stabile. Ci sono però delle differenze con l’esonero contributivo triennale valido per le assunzioni del 2015, sia per gli importi che per la durata.
Update 29/03/2016: pubblicata la Circolare INPS sul nuovo Esonero contributivo 2016
Il testo di riferimento è l’art. 1 comma 178 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), dal quale si evince che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016e non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Esonero contributivo per l’anno 2016, importo e durata
Lo sgravio contributivo per le assunzioni avvenute nel 2016 e rientranti nella normativa è pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, mentre per il 2015 era pari al 100% dei contributi per un massimo di 8.060 euro.
Per quanto riguarda la durata dello sgravio, questa passa da 36 mesi a 24 mesi dell’esonero contributivo 2016.
Casi in cui non spetta l’esonero contributivo 2016
L’esonero contributivo 2016 spetta per le nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
Non spetta inoltre per l’assunzione di lavoratori per i quali si è già usufruito dell’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di stabilità 2015.
Infine l’esonero non spetta ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato relativamente a lavoratori risultavano già assunti a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro, o presso società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015.
Come richiedere lo sgravio
In attesa delle circolari esplicative dell’INPS sulle modalità di richiesta ricordiamo che il vecchio esonero contributivo triennale andava richiesto dal Datore di Lavoro tramite i contatti del Cassetto Previdenziale sul portale dell’INPS.
Casi particolari e part-time
Infine, sempre in attesa delle Circolari dell’INPS occorre ricordare che nel caso di contratto a tempo parziale, lo sgravio va riproporzionato in relazione all’orario di lavoro concordato nel contratto individuale di lavoro rispetto al normale orario di lavoro previsto dal CCNL. Mentre nel caso di 2 part-time l’esonero può essere richiesto da entrambi i datori di lavoro purchè le assunzioni partano lo stesso giorno e entrambe le aziende rispettino i requisiti richiesti dalla norma.
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