Facilitato l’accesso alla proroga della CIGS, trattamento straordinario di integrazione salariale. Infatti, l’art. 25 del D.L. n. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale 2019), entrato in vigore il 24 ottobre 2018, ha abrogato il riferimento al requisito occupazionale.
Pertanto, dalla predetta data, la proroga dei trattamenti CIGS è valida anche per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, anche ad imprese con organico inferiore a 100 unità lavorative. Inoltre, la norma introduce anche la possibilità di proroga dei trattamenti CIGS per la causale contratto di solidarietà.
A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 16 del 29 ottobre 2018. Il documento di prassi illustra tutte le novità normative e fornisce istruzioni operative circa le modalità di presentazione della domanda.
Proroga CIGS per riorganizzazione e crisi aziendali, la disciplina
Prima dell’entrata in vigore del Decreto fiscale 2019, la normativa che regola l’impianto degli ammortizzatori sociali consentiva la proroga dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale solo in alcuni casi. In particolare, l’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 consentiva la proroga della CIGS soltanto alle imprese che avevano un organico superiore a 100 unità. La concessione era prevista per un limite massimo di 12 mesi per le riorganizzazioni aziendale e per 6 mesi per le crisi aziendali, per gli anni 2018-2019.
A decorrere dal 24 ottobre 2018, il Decreto fiscale 2019 prevede anche le imprese con meno di 100 dipendenti possono avere un impatto occupazionale e una notevole rilevanza strategica.
Proroga CIGS per contratti di solidarietà, novità Decreto fiscale 2019
Come anticipato in premessa, il Decreto fiscale 2019 prevede alcune novità anche in merito ai contratti di solidarietà. Infatti, la proroga di 12 mesi è ammessa anche a seguito di stipula di un contratto di solidarietà e con le stesse condizioni previste per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale.
A tal fine, si ricorda che deve permanere, anche solo parzialmente, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro. Ciò al fine di evitare o ridurre di ricorrere al licenziamento dei lavoratori in eccedenza del quale si intende chiedere la proroga.
Dunque, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, anche le imprese con rilevanza economica strategica a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi, possono chiedere la proroga della CIGS.
Criteri generali per la proroga della CIGS, istruzioni operative
Ai fini della richiesta della proroga CIGS occorre tenere presente che:
- il trattamento di integrazione salariale è da intendersi come prosecuzione, senza soluzione di continuità, della CIGS riconosciuta all’impresa richiedente;
- è possibile il riconoscimento della proroga anche nel caso di aziende che hanno fatto ricorso ad altri strumenti di integrazione salariale straordinarie e ordinaria;
- gli effetti dell’accordo governativo, in caso di aziende con siti produttivi dislocati su più regioni, possono essere limitati alle sole unità produttive per le quali le regioni interessate abbiano riconosciuto la particolare rilevanza economica e occupazionale;
- l’istanza finalizzata al raggiungimento dell’accordo in sede governativa può essere presentata non prima di 60 giorni antecedenti l’avvio del proroga del trattamento CIGS.
Proroga CIGS per crisi e riorganizzazione aziendale: come inviare la domanda
La domanda di proroga deve essere inviata tramite l’applicativo “CIGS online” presente sul sito del Ministero del Lavoro. Alla domanda occorre allegare:
- l’accordo governativo sottoscritto;
- e una relazione dalla quale emerga l’entità dell’esubero ancora esistente che si intende salvaguardare.
Le domande saranno gestite in ordine cronologico di presentazione ed entro i limiti delle risorse finanziarie destinate per ciascun anno di riferimento. A tal fine, per gli anni 2018 e 2019 sono state destinati 100 milioni di euro per ciascun anno.
Circolare Min. Lavoro n. 16 del 29 ottobre 2018
Alleghiamo infine la circolare in oggetto.
Circolare Min. Lavoro n. 16 del 29 ottobre 2018 (233,8 KiB, 495 hits)