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Home»Leggi, normativa e prassi»Reddito di emergenza, Decreto Ristori: ulteriore proroga

Reddito di emergenza, Decreto Ristori: ulteriore proroga

Daniele Bonaddio30 Ottobre 20203 Mins Read
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Nuova proroga per il mese di novembre 2020 del Reddito di emergenza (REM): la novità è contenuta nel Decreto Ristori. Ecco cosa sapere.

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Domanda di reddito di emergenza

Il Decreto Ristori allunga ulteriormente il Reddito di emergenza, in breve REm, introdotto dal Decreto Rilancio. Questo aiuto, rivolto ai soggetti non coperti da alcun sostegno al reddito, era concesso inizialmente solamente per due mensilità. Successivamente, il Decreto Agosto ha prorogato la misura per un ulteriore mese, portandolo a 3 mesi. Poiché lo stato emergenziale si fa sempre più insistente, alla luce anche dell’ultimo Dpcm adottato dal Governo per arginare gli eventi di contagio da Covid-19, l’Esecutivo ha pensato di allungare di un altro mese il REm.

La novità è contenuta all’art. 15 del Decreto-Legge 137/2020 e stabilisce che ai nuclei familiari già beneficiari della quota del REm prevista dal Decreto Agosto è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020. Attenzione però: il riconoscimento non è automatico e non avviene d’ufficio. Infatti è necessario presentare apposita domanda all’INPS.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come fare per ottenere la quota di reddito di emergenza anche per il mese di novembre 2020.

Reddito di emergenza Decreto Ristori

Il beneficio economico è riconosciuto a domanda, tramite l’apposito modello telematico predisposto dall’INPS, e viene erogato dall’Istituto stesso.

Le domande possono essere presentate:

  • online, sul sito INPS
  • presso i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l’INPS;
  • attraverso gli istituti di patronato di cui alla L. n. 152/2001.

Come anticipato in premessa, il REM inizialmente aveva una durata di 2 mesi e le domande dovevano essere presentate entro la fine di giugno 2020. Successivamente, il Decreto Agosto ha allungato il beneficio di un altro mese. La domanda per ottenere la quota di REM è scaduta il 15 ottobre 2020.

Ora è intervenuto il Decreto Ristoro stabilendo un’altra quota di REM per il mese di novembre. A tal fine, la domanda per la quota di REM deve essere presentata all’INPS, entro il 30 novembre 2020, tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.

REm: cos’è

Come detto, il REm è una misura straordinaria introdotta dal Decreto Rilancio per supportare i nuclei familiari disagiati a causata del Covid-19.

Il beneficio economico del REm è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L’importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili. Unica eccezione si ha in caso di presenza di 3 adulti e 2 minorenni di cui un componente è disabile grave: in tal caso, l’importo sarà pari a 840 euro.

Non hanno diritto al REm:

  • i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena;
  • coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale

Reddito di emergenza: le condizioni

Per poter accedere al REm occorre rispettare le seguenti condizioni:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • avere un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio del Rem stesso;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

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