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Home»Leggi, normativa e prassi»Reddito di emergenza, necessaria una DSU valida

Reddito di emergenza, necessaria una DSU valida

Daniele Bonaddio12 Giugno 20204 Mins Read
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Le richieste di Reddito di emergenza (REM) prive di una DSU valida, saranno respinte dall’INPS. Domanda in scadenza il 30 giugno 2020.

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Affinché le domande volte ad ottenere il Reddito di emergenza (REm) possano essere accettate dall’INPS, è indispensabile essere in possesso di una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida.

In mancanza di tale documento, l’istanza sarà respinta e potrà essere riproposta solo dopo aver presentato una DSU valida. Si ricorda, al riguardo, che le domande possono essere presentate, entro il termine del 30 giugno 2020, attraverso i consueti canali telematici o tramite patronato o altri intermediari abilitati.

Ne dà notizia l’INPS, con il comunicato stampa del 5 giugno 2020, evidenziando come le prime richieste del beneficio economico siano prive di una DSU valida.

Reddito di emergenza: cos’è?

Il REM, acronimo di “Reddito di emergenza”, è una nuova misura straordinaria di sostegno al reddito prevista dall’art. 82 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).

Si tratta di uno strumento diretto a supportare i nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Leggi anche: Reddito di Emergenza, al via le domande: cos’è e come funziona

Soggetti interessati e limiti economici

Possono accedere al reddito di emergenza i nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio del Rem stesso;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
  • valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

Non hanno diritto al Reddito di emergenza:

  • i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena;
  • coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale

Leggi anche: Modello ISEE 2020: documenti necessari da presentare e scadenza

Quanto spetta

Il Reddito di emergenza, erogato in due quote, è determinato in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di due, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Pertanto, l’incentivo economico varia da 400 a 800 euro (840 euro a famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza).

Incompatibilità del REm con altri aiuti

Il Reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito il bonus di 600 euro previsto dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), ovvero del “reddito di ultima istanza” per i professionisti.

Per i soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza, il REM può essere richiesto ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari al Reddito emergenza stesso.

Il REM, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore al reddito di emergenza stesso;
  • percettori di reddito di cittadinanza.

Reddito di emergenza: come fare domanda

Il Reddito di emergenza è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto stesso.

Le domande possono essere presentate, entro il termine del mese di giugno 2020, presso:

  • i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l’INPS;
  • gli istituti di patronato;
  • direttamente dal sito INPS con PIN, SPID, CIE o CNS.

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