Disponibile online sul sito dell’INPS il servizio di regolarizzazione braccianti, colf e badanti “in nero”. La domanda può essere quindi presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato sul sito istituzionale, a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020.
Possono essere presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati con un codice Ateco presente all’interno della tabella di cui all’allegato 1 del Decreto 27 maggio 2020.
Ne dà notizia l’INPS con la circolare n. 68 del 31 maggio 2020, fornendo le prime istruzioni operative per la presentazione dell’istanza.
Regolarizzazione braccianti, colf e badanti: novità del Decreto Rilancio
L’art. 103 del Dl 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità per i datori di lavoro italiani ovvero cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, nonché cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno di presentare istanza per:
- per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell’UE.
Possono essere regolarizzati esclusivamente i seguenti lavoratori:
- braccianti in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- badanti, ovvero lavoratori di assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
- collaboratori familiari (colf) di sostegno al bisogno familiare.
Si precisa che il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza. La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro.
Leggi anche: Lavoro nero: significato, normativa e sanzioni
Regolarizzazione colf e badanti: soggetti interessati
Per quanto riguarda la regolarizzazione di attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ossia le:
- convivenze di comunità religiose (conventi, seminari);
- convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi;
- comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.
Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti e per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri. Ma non solo: ne fanno parte anche le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
Non rientrano invece in tali ipotesi:
- gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private;
- i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative.
Requisiti reddituali Regolarizzazione braccianti, colf e badanti
L’art. 9 del Decreto 27 maggio 2020 ha stabilito che l’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui.
Diversamente, per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore:
- a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
- a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
Domanda di regolarizzazione
I datori di lavoro interessati devono inoltrare l’istanza previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- il settore di attività del datore di lavoro;
- il codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azienda, se persona giuridica;
- nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
- attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
- la durata del contratto di lavoro;
- l’importo della retribuzione convenuta;
- l’orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.
Contributo forfettario di 500 euro
Il datore di lavoro dovrà anche dichiarare:
- di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500 euro;
- di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16 euro, richiesta per la procedura, e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell’istanza.
Infine, deve aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
Circolare INPS numero 68 del 31 maggio 2020
Alleghiamo quindi la circolare INPS in oggetto per la sua completa analisi.
Circolare INPS 68 del 31-05-2020 (140,0 KiB, 0 hits)
Pagamento contributi forfettari regolarizzazione: istituiti i codici tributo F24 Redt e Rect
Con la risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle entrate ha inoltre istituito i codici tributo per il versamento dei contributi forfettari dovuti per la presentazione delle istanze di regolarizzazione da parte dei datori di lavoro e dei cittadini stranieri.
I versamenti dovranno comunque avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”; lo stesso modello potrà essere usato sia da parte dei datori di lavoro e sia dai cittadini stranieri, per il rinnovo temporaneo del permesso di soggiorno, così come previsto dal decreto Rilancio.
Pertanto per il pagamento dei suddetti contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia istituisce i seguenti codici tributo:
- codice tributo Redt: “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”;
- codice tributo Rect: “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro – art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020”.
La norma, ricorda l’Agenzia, serve quindi per garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva, messi a rischio dall’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19 e per favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari.
Alleghiamo infine il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
RISOLUZIONE N. 27/E Agenzia delle Entrate (914,0 KiB, 1.058 hits)
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email