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Home»Leggi, normativa e prassi»Riscatto della laurea, contributi previdenziali sempre deducibili dal reddito

Riscatto della laurea, contributi previdenziali sempre deducibili dal reddito

Daniele Bonaddio22 Ottobre 20203 Mins Read
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È sempre deducibile dal reddito complessivo l’onere previdenziale versato per il riscatto della laurea anche ai fini della buona uscita.

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Riscatto laurea conseguita prima del 1996

Il contributo versato per il riscatto della laurea è deducibile? Non ha importanza se l’onere contributivo è originato da un atto facoltativo o obbligatorio, i contributi previdenziali sono sempre deducibili dal reddito complessivo. Con la Risposta n. 482 del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate è stata interpellata in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Nel caso di specie, il versamento riguardava il riscatto degli anni di laurea ai fini della buonuscita, a seguito dell’Ordinanza n. 436 dell’11 gennaio 2017 della Corte di Cassazione.

Ebbene, sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo precisare che sono deducibili dal reddito complessivo anche i contributi previdenziali versati spontaneamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Ciò vale, specifica l’Agenzia, qualunque sia la causa che origina il versamento.

L’intervento di prassi, dunque, scioglie il dubbio nato a seguito della predetta Ordinanza che riguardava la determinazione dell’indennità di buonuscita e non la deducibilità degli oneri.

Indice:
  • Contributi riscatto della Laurea: quando sono deducibili
  • Riscatto laurea deducibile
  • Deducibilità del riscatto della laurea: il parere della Cassazione
  • Deducibilità riscatto della laurea: interpello Agenzia delle Entrate

Contributi riscatto della Laurea: quando sono deducibili

La norma che disciplina la deducibilità degli oneri dal reddito complessivo è l’art. 10 del TUIR (Dpr. n. 917/1986). Quindi, tutti gli oneri elencati all’interno di tale articolo sono idonei a ridurre il reddito complessivo per pagare meno tasse.

In particolare, tra gli oneri deducibili vi sono anche i contributi previdenziali ed assistenziali versati:

  • sia obbligatoriamente, ossia dovuti in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • sia quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

Riscatto laurea deducibile

In merito a tutte quelle tipologie di versamenti contributivi facoltativi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte chiarito che gli stessi sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento. Quindi, tali tipologie di versamenti abbattono l’imponibile fiscale:

  • sia in caso di riscatto (come per l’appunto il riscatto della laurea);
  • sia in caso di prosecuzione volontaria del versamento dei contributi;
  • nonché in caso di ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Deducibilità del riscatto della laurea: il parere della Cassazione

In merito alla possibilità di deduzione dell’onere sostenuto per il riscatto degli anni di laurea ai fini della buonuscita, l’Agenzia delle Entrate richiama l’Ordinanza n. 436 dell’11 gennaio 2017 della Corte di Cassazione.

Nella predetta sentenza viene enunciato un principio importante, ossia che dall’imponibile IRPEF dovuta sull’indennità di buonuscita non deve essere esclusa la quota di detta indennità correlata ai versamenti volontari effettuati dal dipendente per riscattare il periodo di studi universitari.

Tale sentenza, però, non riguarda la deducibilità degli oneri bensì la determinazione dell’indennità di buonuscita.

Deducibilità riscatto della laurea: interpello Agenzia delle Entrate

In definitiva, quindi, i dipendenti possono fruire dell’agevolazione fiscale in commento anche per i contributi previdenziali versati di propria spontanea volontà alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Tale facoltà, conclude l’Agenzia delle Entrate, vale per qualunque sia la causa che origina il versamento.

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