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di Antonio Maroscia - 3 Gennaio 2019
Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio ha introdotto fra le altre cose la nuova rottamazione ter 2019, specificando altresì espressamente che in caso di richiesta di DURC in presenza di una richiesta di adesione alla definizione agevolata questo deve essere rilasciato positivamente, se non vi sono altre scoperture.
In sede di conversione del Dl 119/2018 nella Legge 136/2018 è stato infatti inserito il punto f-bis al comma 10 dell’articolo 3, il quale recita testualmente:
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
[…] ((f-bis) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. ))
L’INPS ha rilasciato il messaggio numero 4844 del 28/12/2018 con il quale fornisce le istruzioni in merito al rilascio del DURC in presenza di richiesta di Rottamazione; fa inoltre il punto sulle definizioni agevolate che si sono susseguite nel tempo, ovvero la prima rottamazione, la rottamazione bis e la rottamazione ter.
L’INPS spiega come procedere dal 19 dicembre 2018, ovvero dalla di entrata in vigore della legge di conversione n. 136/2018.
In presenza di una richiesta di adesione ad una rottamazione che comprendano anche debiti verso l’INPS, le richieste di DURC, anche se arrivate prima di tale data ed ancora in corso di istruttoria, saranno definite sempre con l’attestazione della regolarità; a patto comunque che non vi siano ulteriori debiti in altre Gestioni o sezioni.
Per rendere più chiara l’applicazione del rilascio del DURC in presenza di adesione ad una rottamazione delle cartelle, l’Istituto riepiloga i termini previsti per il pagamento delle rate di definizione agevolata, in base ai diversi interventi legislativi sulla materia (prima rottamazione, rottamazione bis e rottamazione ter).
La definizione agevolata introdotta con Dl 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225; la cosiddetta prima rottamazione aveva ad oggetto i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016. Il pagamento delle somme oggetto della rottamazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate in base alle seguenti scadenze:
Introdotta dal Dl 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/2017; la rottamazione-bis aveva ad oggetto i seguenti carichi:
Il pagamento delle rate fissate al punto 2) e 3) è stato fissato in tre rate con le seguenti scadenze:
La rottamazione delle cartelle 2019 prevista dal Decreto Fiscale 2019 Dl 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 136/2018; la c.d. rottamazione-ter riguarda i seguenti carichi:
Nel caso di rottamazione ter di cui al punto 1) il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019; oppure in massimo diciotto rate consecutive (5 anni) con le seguenti scadenze:
Alleghiamo il messaggio INPS per una completa lettura del documento di prassi.