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Home»Leggi, normativa e prassi»INPS: sanzioni per lavoro irregolare a seguito del Jobs Act

INPS: sanzioni per lavoro irregolare a seguito del Jobs Act

Antonio Maroscia19 Luglio 20164 Mins Read
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L'INPS fornisce chiarimenti sulle sanzioni per lavoro irregolare da applicare a seguito del D. Lgs n. 151 del 14 settembre 2015 in attuazione del Jobs Act

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Decreto correttivo del Jobs Act
Decreto correttivo del Jobs Act

Con la Circolare numero 129 del 13 luglio 2016 l’INPS fa il punto della situazione sulla nuova disciplina da applicare in caso di lavoro irregolare da parte delle aziende a seguito del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 in attuazione del Jobs Act.

In particolare con questa circolare l’INPS precisa a partire dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore della norma:

  • le sanzioni civili da applicare nei casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari”;
  • le nuove modalità di calcolo che dovranno essere applicate a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati conclusi o non prima di detta data;
  • le modalità per ottenere i rimborsi per somme che sono state erroneamente calcolate.

Premessa, sanzioni per lavoro irregolare secondo la vecchia normativa

Il tema delle sanzioni civili da applicare in presenza di lavoro irregolare è stato disciplinato dalla L. 388/2000 la quale dispone che

“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: – a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; – b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge…”.

La L. 183/2010 ha poi previsto, per i casi

“di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”

l’aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio stabilito dall’art. 116, c. 8, della L. 388/2000.

Tale aumento delle sanzioni civili è stato infine escluso dall’art. 22 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151, che ha riformulato la disciplina delle sanzioni previste per i casi di lavoro irregolare.

Effetti della nuova normativa sulle sanzioni per lavoro irregolare

Dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del D. Lgs 151/2016, le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari” saranno quelle previste dalla lettera b) dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (con esclusione, quindi, dell’incremento del 50% degli importi risultanti).

Pertanto la nuova modalità di calcolo dovrà essere applicata:

  • a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data;
  • a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre.

Per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre si applicherà l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla L. n. 183/2010.

Rimborsi per errata applicazione della norma

L’INPS conclude quindi che hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. n. 183/2010, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto così come indicato sopra.

I datori di lavoro interessati potranno richiedere il rimborso precisando gli importi indebitamente versati tramite il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.

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