L’INPS, con circolare n. 81 del 16 giugno 2009, comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2009, verranno rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
Comunque vista l’occasione cercherò di riassumere in pochi passi i requisiti e la procedura per ottenerli.
L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti o assimilati (pensionati, percipienti indennità di disoccupazione, cassintegrati…)
Per il pagamento dell’assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito da considerare è quello prodotto nell’anno solare precedente (es.per il periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010, si deve considerare il reddito prodotto nel 2008); l’assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare.
L’assegno spetta per il richiedente, il coniuge non legalmente separato, i figli minorenni (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) o maggiorenni inabili e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni; tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se non conviventi e non fiscalemente a carico;
Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps. La domanda può essere presentata all’INPS o al datore di lavoro.
L’assegno verrà pagato a seconda dei casi direttamente dall’INPS o dal datore di lavoro che successivamente sarà rimborsato dall’INPS.
Per qualsiasi dubbio o ulteriori chiarimenti è sempre preferibile rivolgersi ad un CAF o al Numero Verde INPS.