Taglio cuneo fiscale 2023: la Circolare Inps per fruire dell’esonero del 2 o 3%

L'Inps ha fornito i chiarimenti necessari all'applicazione in busta paga dell'esonero sui contributi IVS 2023 al 2 o al 3%. Ecco i dettagli.


La Legge di bilancio per l’anno 2023 al fine di ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, ha previsto un taglio del cuneo fiscale anche per il 2023, ovvero un abbattimento della contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, che si traduce in un aumento in busta paga dello stipendio.

Lo sgravio, riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, rappresenta di fatto una riedizione della misura in vigore l’anno precedente, introdotta dalla Legge di bilancio 2022, concretizzatasi in un esonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, salvo poi passare al 2% dal 1° luglio al 31 dicembre.

Rispetto al passato, tuttavia, la Manovra 2023 differenzia la percentuale di esonero in base alla retribuzione imponibile del lavoratore. A meno di un mese dall’entrata in vigore della Legge di bilancio, l’Inps è intervenuta con la Circolare 7 del 24 gennaio, con l’obiettivo di fornire i chiarimenti necessari per l’inserimento in busta paga dell’esonero già a partire dalla mensilità di gennaio.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Taglio cuneo fiscale 2023: a chi spetta l’esonero

Lo sgravio contributivo spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Eccezion fatta per i rapporti di lavoro domestico, la misura è diretta a tutti i contratti di lavoro subordinato a patto che si rispettino i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (riduzione al 2%) e di 1.923 euro (riduzione al 3%).

A quanto ammonta l’esonero contributivo?

Lo sgravio in parola è pari:

  • Al 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a patto che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di euro 2.692 mensili, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • Al 3% dei contributi IVS se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come sopra determinata, non eccede l’importo di 1.923,00 euro.

Massimale Inps

Il limite massimo di 2.692,00 o di 1.923,00 euro da considerare per l’operatività o meno dello sgravio, è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso.

Di conseguenza, nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, ai fini della “valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale” (Circolare Inps).

Riduzione dei contributi INPS al 2 o al 3%?

Come già precisato le soglie di retribuzione imponibile ai fini IVS rilevano non solo ai fini dell’applicabilità o meno della riduzione contributiva ma anche della sua entità. Di conseguenza, laddove la retribuzione imponibile:

  • Superi il limite di 2.692 euro mensili, non spetterà alcuna riduzione (pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio);
  • Superi il limite di 1.923 euro ma sia comunque inferiore a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva potrà essere, per il singolo mese, nella misura del 2%;
  • Non superi il limite di 1.923,00 la riduzione contributiva potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.

In altri termini “poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro” (Circolare Inps).

Come funziona per la quattordicesima mensilità

Come più volte sottolineato, lo sgravio opera nel rispetto di due massimali mensili (1.923,00 e 2.692,00 euro) da maggiorare, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Nel caso in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori alla tredicesima (è il caso della quattordicesima), nel mese di erogazione di quest’ultima la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nel caso in cui la retribuzione imponibile (costituita dalla somma del compenso mensile più la quattordicesima o i ratei della stessa) non ecceda i 2.692,00 euro.

Quanto dura lo sgravio

Lo sgravio IVS opera per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Di conseguenza possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore, relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia interrotto il rapporto entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso del 2023, siano state erogate le ultime competenze, sulle stesse l’esonero non potrà trovare applicazione.

Identica conclusione per quanti interromperanno il contratto entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso del 2024, riceveranno le ultime competenze.

Da ultimo, nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, l’Inps chiarisce che lo sgravio IVS non potrà applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa.

Come indicarlo in Uniemens

Vediamo ora come indicare il taglio del cuneo fiscale in Uniemens.

Sgravio 3%

Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell’esonero al 3%, le aziende dovranno indicare, a partire dal mese di competenza di gennaio 2023, all’interno del flusso Uniemens (da trasmettere mensilmente in via telematica all’Inps) nel campo <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, <CodiceCausale> il valore “L098” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Per l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo della stessa, sempre nel campo <CodiceCausale> dovrà essere inserito, in alternativa il valore:

  • “L099” con il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – tredicesima mensilità”;
  • “L100” riguardante “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – rateo tredicesima mensilità”.

Sgravio 2%

Per quanto riguarda invece i lavoratori beneficiari dello sgravio al 2%, dal momento che la misura è stata semplicemente prorogata all’anno corrente l’Inps chiarisce che si continueranno ad utilizzare i codici di recupero già previsti.

Per i datori di lavoro che, alla data di pubblicazione della circolare in parola, abbiano già provveduto all’elaborazione delle buste paga di gennaio 2023 senza esporre i suddetti codici sul flusso Uniemens di competenza, sarà possibile, in alternativa, portare a conguaglio le somme valorizzando i codici stessi nell’Uniemens di febbraio 2023, con indicazione 01.2023 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>.

Cumulabilità con altri incentivi

L’Inps chiarisce che, per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, lo sgravio è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con le agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Rientro lavoratrici madri

Lo sgravio al 2 – 3% risulta cumulabile con l’esonero (al 50%) dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022 e previsto dalla Legge di bilancio 2022.

Sul punto la Circolare Inps afferma che laddove “sia già stata applicata la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre” l’esonero al 2 – 3% può “trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta”.

Al tempo stesso, se è già stata applicata la riduzione dei contributi IVS, lo sgravio per la lavoratrice madre opera sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.

Ipotizziamo il caso di una lavoratrice con aliquota Inps a suo carico pari al 9,19%. In forza dell’esonero IVS (Manovra 2023) la contribuzione potrà essere ridotta ad un’aliquota pari al 7,19 o al 6,19%.

Sulla medesima quota di contribuzione al 9,19% potrà essere applicata anche la riduzione prevista dall’articolo 1, comma 137 della Manovra 2022 corrispondente al 50%.

Lo sgravio IVS è soggetto all’autorizzazione della Commissione UE?

Numerosi sgravi contributivi (si pensi all’esonero per le aziende che assumono giovani under 36) sono subordinati, nella loro applicazione in busta paga, all’autorizzazione da parte della Commissione UE nell’ambito della normativa in materia di aiuti di Stato.

Quello appena citato non è il caso della riduzione IVS al 2 – 3%. L’Inps chiarisce infatti che il suddetto esonero, ancorché rappresenti una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza per essere un intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro “instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale”.

Per le sue caratteristiche inoltre:

  • La norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese, settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale;
  • L’esonero non coinvolge le imprese ma la sola quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti, non essendo quindi in grado di incidere sulla concorrenza.

In conclusione, per le ragioni di cui sopra, lo sgravio IVS non è soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

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