Il Garante della Privacy interviene sulla disciplina del whistleblowing in Italia. Con il provvedimento n. 581 del 9 ottobre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso un articolato parere sugli schemi di Linee guida ANAC dedicati sia ai canali interni di segnalazione sia all’aggiornamento delle Linee guida sul canale esterno. La newsletter del 27 novembre 2025 ne ha anticipato i punti essenziali, confermando l’importanza di una gestione delle segnalazioni più uniforme, sicura e rispettosa della privacy di tutte le persone coinvolte.
Il quadro che emerge è chiaro: i canali di whistleblowing diventano sempre più un vero e proprio presidio di tutela dei diritti, ma richiedono un salto di qualità nelle misure tecniche e organizzative adottate da enti pubblici e imprese private.
Che cos’è il whistleblowing
Il whistleblowing è il processo attraverso il quale una persona – tipicamente un dipendente o collaboratore, pubblico o privato – segnala violazioni, irregolarità o comportamenti illeciti di cui è venuta a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
La finalità non è la denuncia anonima indiscriminata, ma la tutela dell’interesse pubblico e dell’integrità dell’organizzazione. La normativa vigente garantisce protezioni specifiche al segnalante, evitando ritorsioni e assicurando la massima riservatezza della sua identità e del contenuto della segnalazione.
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Perché il parere è così rilevante
Nel parere ufficiale il Garante sottolinea che le Linee guida di ANAC hanno un impatto diretto sulla protezione dei dati personali trattati nei processi di segnalazione.
La normativa di riferimento – in particolare il d.lgs. 24/2023 – impone che la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone menzionate e del contenuto della segnalazione sia garantita in ogni fase. Il parere richiama numerosi punti tecnici del decreto, evidenziando gli obblighi degli enti e l’importanza di definire in modo chiaro ruoli, responsabilità, processi di gestione e misure di sicurezza.
I principali punti di attenzione evidenziati dal Garante
1. Posta elettronica? Un canale troppo rischioso
Sia la newsletter sia il parere sottolineano che l’uso della semplice email come canale di segnalazione espone a rischi significativi di tracciamento e perdita della riservatezza. Le piattaforme dedicate, invece, consentono cifratura, separazione dei ruoli e riduzione delle impronte digitali riconducibili al segnalante, in linea con l’orientamento già espresso dal Garante.
2. Obbligo di svolgere la valutazione di impatto (DPIA)
Il parere ribadisce che i trattamenti connessi alla gestione delle segnalazioni rientrano tra quelli che richiedono l’obbligo di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati. La DPIA deve essere svolta prima dell’attivazione del canale e coinvolgere anche eventuali responsabili del trattamento, come fornitori di piattaforme software.
3. Tempi di conservazione chiari e limitati
Le Linee guida ribadiscono i limiti già previsti dal d.lgs. 24/2023: non oltre cinque anni dalla comunicazione dell’esito finale della procedura. Una misura necessaria per evitare la conservazione ingiustificata di informazioni altamente sensibili.
4. Condivisione del canale: sì, ma con estrema cautela
Il decreto prevede che alcuni enti – ad esempio piccoli comuni o PMI sotto i 249 dipendenti – possano condividere il canale di segnalazione interna. Il Garante chiarisce che, in tali casi, devono essere adottate misure tecniche e organizzative robuste per impedire che un ente possa accedere alle segnalazioni destinate a un altro.
5. L’importanza delle piattaforme informatiche
Le Linee guida evidenziano che l’uso di piattaforme informatiche consente maggiori garanzie: cifratura, accessi segregati, documentazione dei processi, possibilità di mantenere un dialogo riservato con il segnalante.
Il parere ricorda che tali strumenti devono essere affidabili, adeguatamente progettati e valutati attraverso la DPIA.
Indicazioni anche per i datori di lavoro privati
La newsletter chiarisce che le Linee guida sui canali interni non riguardano solo la pubblica amministrazione:
forniscono indicazioni e principi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell’attivazione dei propri canali.
Tra le misure raccomandate rientrano:
- evitare la tracciabilità del segnalante che accede dalla rete interna,
- definire ruoli e autorizzazioni in modo rigoroso,
- adottare procedure formalizzate per la gestione delle segnalazioni,
- garantire che solo personale autorizzato tratti i dati.
Un approccio in linea con il principio di accountability, che richiede ai titolari del trattamento di dimostrare in modo documentato la conformità alla normativa.
Un sistema più robusto e coerente
La collaborazione tra ANAC e Garante, evidente nel parere e richiamata nella newsletter, punta a creare un ecosistema di segnalazione più sicuro, coerente e affidabile.
Le nuove Linee guida, che recepiscono molti degli orientamenti espressi dal Garante, rappresentano un passo avanti nel bilanciamento tra:
- efficacia dei canali di whistleblowing,
- protezione della riservatezza,
- correttezza del trattamento dei dati personali.
La sfida per enti pubblici e aziende sarà ora tradurre questi principi in procedure concrete, investendo in piattaforme adeguate, formazione specializzata e governance dei processi.
Conclusione
Il parere del 9 ottobre 2025 e la successiva newsletter confermano che il whistleblowing non è solo uno strumento anticorruzione, ma un sistema complesso che richiede tecnologia sicura, processi strutturati e profonda attenzione alla privacy.
Per datori di lavoro pubblici e privati, il messaggio è inequivocabile:
l’attivazione di un canale di segnalazione non può essere trattata come un adempimento formale, ma come un processo critico che richiede competenze, strumenti e responsabilità precise.
