Il whistleblowing consiste in una segnalazione del lavoratore dipendente alle autorità competenti, di condotte illecite da parte di colleghi di lavoro. La L. 179/2017 ha stabilito che il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
A tal fine, l’INPS ha reso disponibile sul proprio sito un “modulo per la segnalazione di condotte illecite”, rinvenibile in formato elettronico nella pagina intranet della Direzione centrale audit, trasparenza e anticorruzione, che, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: segnalazioneilleciti@inps.it per segnalare illeciti commessi dal personale INPS nello svolgimento delle proprie funzioni.
Whistleblowing: tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti
Di recente, la disciplina sul whistleblowing ovvero della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, nonché la normativa in tema di obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale, è stata modificata dalla L. n. 179/2017, entrata in vigore il 29 dicembre 2017.
L’art. 1 della Legge in trattazione stabilisce che il pubblico dipendente o collaboratore il quale segnala:
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile;
condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
L’ANAC, ricevute le informazioni, informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Quindi, eventuali atti discriminatori o ritorsivi adottati, oppure licenziamento a motivo della segnalazione, sono assolutamente nulli e il lavoratore è reintegrato nel posto di lavoro. L’onere di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico dell’amministrazione
Whistleblowing: garantito l’anonimato
Altra importantissima tutela riguarda l’anonimato del dipendente che fa whistleblowing. La norma stabilisce che l’identità del segnalante non può essere rivelata. Infatti, nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.
In particolare:
- nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell’ambito del procedimento disciplinare, invece, l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Whistleblowing, come fare
La segnalazione, che deve essere effettuata mediante l’apposito modulo reso disponibile dall’INPS (v. allegato della Circolare INPS in commento), deve riguardare situazioni di illecito intese quali abusi delle funzioni di servizio, anche non rilevanti penalmente, posti in essere o anche soltanto tentati da parte di dipendenti dell’Istituto, per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto d’immagine, per l’Istituto medesimo.
La segnalazione deve essere effettuata nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione. Sono escluse dal procedimento in argomento le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi. Devono costituire oggetto di segnalazione anche le situazioni di illecito rilevate a carico di collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’amministrazione.
Circolare INPS numero 54 del 26-03-2018
Come di consueto alleghiamo la Circolare INPS numero 54 del 26-03-2018 in formato PDF per una comoda e completa lettura.

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