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Pensioni, adeguamento alla speranza di vita: lavoratori esclusi

Daniele Bonaddio2 Gennaio 20193 Mins Read
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Restano fuori dall’aumento dei nuovi requisiti pensionistici i lavoratori c.d. gravosi, nonché i lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti

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Adeguamento alla speranza di vita

L’incremento dei requisiti pensionistici in base all’adeguamento alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, non si applica ai lavoratori c.d. gravosi, nonché ai lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti. Pertanto, i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, attualmente rispettivamente a 66 anni e 7 mesi e 42 anni e 10 mesi, restano fermi anche per il biennio 2019-2020.

In altri termini non subiscono l’aumento previsto di 5 mesi da parte del decreto direttoriale 5 dicembre 2017, a causa dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita stimata dall’Istat. Vediamo quindi nel dettaglio chi sono i lavoratori che, dal 1 gennaio 2019, possono ritenersi esonerati dall’aumento dei requisiti pensionistici.

Adeguamento alla speranza di vita: lavoratori esclusi

L’art. 1, co. 148, della L. n. 205/2017 ha stabilito l’esclusione dall’Adeguamento alla speranza di vita per i seguenti lavoratori:

  • lavoratori c.d. gravosi. Si tratta di dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa le professioni di cui all’allegato B della L. n. 205/2017, come specificato dall’allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del MLPS. A tal fine è necessario essere in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  • lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Tali attività sono disciplinati dall’art. 1, co. 1, lett. a), b), c) e d), del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. È necessario essere in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

È bene specificare che il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Da notare che l’esclusione in commento non opera:

  • per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 201, della legge n. 232/2016. Pertanto, a tali lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito ridotto dei 41 anni è incrementato di ulteriori 5 mesi;
  • ai soggetti che, al momento del pensionamento godono dell’Ape sociale.

Leggi anche: Pensione di anzianità, vecchiaia e anticipata adeguate a speranza di vita

Lavoratori gravosi: chi sono

Sono considerati gravosi i seguenti profili lavorativi:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67/2011;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Lavoratori particolarmente faticosi e pesanti: chi sono

Rientrano tra gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del MLPS;
  • lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
  • soggetti addetti alla c.d. linea catena;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo.

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