Il recupero degli indebiti INPS derivanti da prestazioni pensionistiche e di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) indebitamente corrisposte dall’Istituto ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un diritto soggettivo non rinunciabile. Nel corso degli anni si sono succedute diverse norme di legge e relative disposizioni amministrative che hanno regolato la materia, portando l’Istituto previdenziale alla necessità di un intervento di razionalizzazione e ordine mediante la Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017.
Dunque, in un’ottica di armonizzazione e semplificazione, con la Circolare n. 47/2018 l’INPS ha inteso fornire un documento unitario ed organico che si sostanzia in due parti:
- la prima fornisce un quadro complessivo della disciplina vigente in materia di indebiti INPS, tenendo conto di tutte le Gestioni confluite in INPS e delle relative peculiarità ordinamentali, ricondotte per ragioni di sintesi alla Gestione Privata e alla Gestione Pubblica;
- la seconda, invece, è dedicata al procedimento di recupero degli indebiti secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento.
Qualificazione degli indebiti INPS
Le prestazioni che danno vita a indebiti INPS pensione e altre prestazioni possono essere qualificate in indebiti:
- propri: qualora la causa è da ricondurre alle peculiarità oggettive del rapporto pensionistico e di fine servizio/rapporto. In quanto connessa all’errore vizio (cioè alla falsa rappresentazione degli atti o dei fatti posti a base del calcolo del provvedimento di pensione o di fine servizio/fine rapporto o delle relative ricostituzioni) oppure alle logiche di quantificazione delle liquidazioni/ricostituzioni, periodicamente subordinate alle verifiche reddituali;
- di condotta: laddove la causa è da ricondurre ad un elemento intenzionale. Cioè ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita e da cui consegue un illecito arricchimento;
- civili: che riguardano tutte le ipotesi in cui la causa sottostante l’indebita erogazione risiede in fattori diversi dall’applicazione della specifica disciplina di settore, quali ad esempio l’assenza di legittimazione del destinatario della prestazione, o gli indebiti derivanti da pronuncia di sentenza favorevole al pensionato o iscritto, riformata in un successivo grado di giudizio.
Indebiti INPS propri
L’articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 afferma che qualora siano state riscosse rate pensionistiche non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. In particolare, l’indebito pensionistico è irripetibile in presenza delle seguenti condizioni:
- le somme indebite sono state corrisposte in base a formale provvedimento definitivo;
- il provvedimento che ha dato origine alla prestazione indebita è stato comunicato all’interessato;
- non vi è stata omessa od incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente erogatore.
Indebiti INPS di condotta
Come anticipato in precedenza, l’indebito INPS di condotta si realizza quando vi è un comportamento doloso del percettore, come ad esempio la riscossione di prestazioni:
- derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata;
- inesportabili all’estero;
- per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio.
Indebiti civili
Terzo e ultimo indebito è quello “civile”. Rientrano in tale fattispecie la riscossione di rate di pensione post mortem. L’indebito, in tal caso, riguarda la corresponsione di ratei in favore di persona deceduta. La predetta fattispecie è accomunabile al caso di indebita erogazione per errore di persona. Atteso che in entrambe le ipotesi l’erogazione delle somme indebite è estranea al rapporto previdenziale facente capo al percettore, circostanza che colloca l’indebito al di fuori dell’alveo della disciplina di settore.
Criteri, termini e modalità di gestione del recupero dei crediti INPS
Nella seconda parte della Circolare n. 47/2018, l’INPS affronta i criteri, termini e modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo.
Il recupero delle somme indebitamente erogate varia in funzione della tipologia delle prestazioni indebite. In particolare, per gli indebiti pensionistici “propri” decorrenti dal 1° gennaio 2001, per la Gestione privata, e dal 1° gennaio 1996, per la Gestione pubblica, si deve procedere ad una delle seguenti forme di recupero secondo l’ordine di priorità sotto indicato:
- compensazione con crediti arretrati vantati nei confronti dell’Istituto;
- trattenute sulle prestazioni;
- pagamento mediante rimesse in denaro.
Mentre per gli indebiti INPS di condotta e civili il recupero deve, in via principale, essere effettuato in unica soluzione secondo il seguente ordine di priorità:
- compensazione con crediti vantati nei confronti dall’Istituto;
- unica trattenuta sulle prestazioni laddove la capienza consenta di estinguere l’indebito nella sua interezza;
- rimessa in denaro.
Circolare INPS numero 47 del 16-03-2018
Circolare numero 47 del 16-03-2018 (1,4 MiB, 1.477 hits)
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