Entro il 31 ottobre è possibile avviare la procedura di pensionamento del personale docente, educativo e A.T.A (Pensioni Scuola 2022); tale termine è prorogato al 28 febbraio 2022 per i dirigenti.
A tale scopo gli interessati devono presentare la domanda di cessazione dal servizio entro la fine del mese di ottobre 2021, utilizzando la procedura telematica POLIS “istanza online”, disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione.
Le successive domande di pensione, invece, devono essere presentate uno dei seguenti canali:
- online direttamente all’INPS, utilizzando uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS);
- Contact Center integrato (al numero 803 164);
- tramite patronato.
A specificarlo è il Ministero dell’Istruzione con la Circolare n. 30142 dell’1 ottobre 2021.
Pensioni Scuola 2022: presentazione delle domande di cessazione dal servizio
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
- i Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS;
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Si chiarisce che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo. Pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 31 ottobre 2021.
Pensionamenti Scuola 2022: rigetto delle istanze
È necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale. Inoltre, si tiene conto esclusivamente alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell’Istruzione, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 20 aprile 2022.
Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l’intervento del datore di lavoro. Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dall’1 settembre 2022. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell’Inps, del diritto a pensione.
Con riferimento a coloro che presenteranno domanda di cessazione, gli Ambiti territoriali provinciali del Ministero e le istituzioni scolastiche dovranno:
- definire, entro il 14 gennaio 2022, le domande di ricongiunzione, riscatto e computo, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite;
- supportare l’INPS nella sistemazione delle posizioni assicurative tramite l’utilizzo prevalente dell’applicativo Nuova Passweb.
In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l’Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 20 aprile 2022. Il Ministero dell’Istruzione e l’INPS verificheranno l’andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.
Pensionamenti Scuola 2022: indicazioni operative sull’anticipo del TFS e TFR
La circolare, infine, fornisce indicazioni operative sull’anticipo del TFS e TFR (art. 23 del D.L. n. 4/2019), illustrando anche gli adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti stessi.
In particolare, per le cessazioni dal 1° settembre 2022, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all’elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l’Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell’invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all’elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l’applicativo “Comunicazione di cessazione”.
Esso sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.