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Prepensionamento dipendenti poligrafici: istruzioni dall’INPS

Daniele Bonaddio3 Agosto 20183 Mins Read
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Arrivano le istruzioni dall’INPS relative alle domande di prepensionamento dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici

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Prepensionamento dipendenti poligrafici: istruzioni dall'INPS

I dipendenti poligrafici di aziende editoriali in CIGS, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, possono accedere al prepensionamento. In sostanza i lavoratori che hanno maturato 32 anni e 3 mesi di contributi nel predetto periodo potranno continuare ad andare in pensione in deroga alla Legge Fornero (L. n. 214/2011).

Il chiarimento arriva per mezzo dell’INPS con la Circolare n. 89 dell’1 agosto 2018, individuando nello specifico i destinatari del beneficio previdenziale e la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato. Vediamo tutti i dettagli forniti dall’Istituto previdenziale.

Requisiti prepensionamenti poligrafici

L’art. 1, co. 154 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) riconosce ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici che hanno cessato l’attività per crisi aziendale, la possibilità di pensionarsi in anticipo sulla base dei requisiti di accesso vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

A tal fine, come accennato, è necessario che la cessazione dell’attività dia luogo ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) per effetti di accordi stipulati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015.

Restano invece esclusi dal beneficio previdenziale, coloro i quali hanno ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

Prepensionamenti poligrafici 2018: condizioni

La normativa può essere applicata anche ai lavoratori che dopo il periodo di godimento del trattamento CIGS finalizzato al prepensionamento, hanno continuato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della medesima azienda editoriale, ovvero, siano stati collocati in mobilità.

Per accedere al prepensionamento è necessario che i lavoratori, nel periodo di godimento della CIGS, abbiano maturato:

  • un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015;
  • ovvero un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017, aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni.

Prepensionamento editoria INPS: gestione domande

Le domande per accedere al beneficio doveva essere inviate entro il 2 marzo 2018 (v. INPS. Messaggio n. 722/2018). Ai fini della gestione delle domande, l’INPS verificherà le seguenti condizioni:

  • che l’impresa abbia effettivamente messo in CIGS il lavoratore che deve figurare nell’apposito elenco;
  • l’impresa abbia collocato in CIGS il lavoratore in base al decreto di autorizzazione in relazione all’accordo sottoscritto nel periodo “1 gennaio 2014 – 31 maggio 2015”;
  • il lavoratore abbia comunque raggiunto i requisiti minimi contributivi;
  • il lavoratore non abbia ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

Monitoraggio delle domande di prepensionamento

Le domande di prepensionamento saranno gestite direttamente dall’INPS in ordine alla sottoscrizione dell’accordo di procedura della CIGS. Le istanze saranno accettate fino a concorrenza delle risorse disponibili fino al 2022.

A seguito del monitoraggio della domanda, l’INPS invierà all’interessato:

  • in caso di esito positivo, il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico;
  • una comunicazione di accertamento positivo dei requisiti, con l’avviso che il conseguimento del trattamento pensionistico è subordinato alla previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, nel caso in cui il lavoratore si sia rioccupato a tempo determinato;
  • in caso di esito negativo, il provvedimento di reiezione della domanda di prepensionamento, qualora non sia stato accertato il possesso dei prescritti requisiti o nel caso in cui manchino le risorse finanziarie.

Decorrenza del prepensionamento

Il prepensionamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso. Il trattamento previdenziale non potrà in ogni caso essere erogato prima dell’1 febbraio 2018.

Circolare INPS numero 89 del 01-08-2018

Ecco il testo della circolare INPS in oggetto.

  Circolare INPS numero 89 del 01-08-2018 (376,3 KiB, 909 hits)

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