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Home»Impresa»Bonus registratori di cassa 2023: al via le domande

Bonus registratori di cassa 2023: al via le domande

Andrea Amantea4 Luglio 20234 Mins Read
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L'Agenzia delle entrate individua le regole per il riconoscimento del bonus per l'adeguamento dei registratori di cassa

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Registratore di cassa telematico

L’Agenzia delle entrate ha definito le regole operative per il riconoscimento del bonus per l’adeguamento dei registratori di cassa telematici alla cosiddetta lotteria degli scontrini così come innovata dall’articolo 18, comma 4-bis, del Dl n. 36/2022.

Il bonus, riconosciuto per le spese pagate tramite strumenti tracciabili, è pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento. Il suo utilizzo in compensazione in F24, può avvenire  a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva  successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento dei registratori di cassa e pagato il relativo corrispettivo. Registratori di cassa attraverso i quali gli esercenti al dettaglio assolvono agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il provvedimento è legato alle nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini ossia alla lotteria istantanea  in considerazione della quale il recente provvedimento delle Entrate del 18 gennaio 2023 ha adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori telematici.

Cos’è il bonus registratori di cassa 2023

Con l’obiettivo di agevolare l’adeguamento dei registratori di cassa alla nuova lotteria istantanea (i registratori devono permettere di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione della lotteria istantanea)  l’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto, in favore degli esercenti,  la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa tracciabile sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.

Quando si parla di pagamenti tracciabili si fa riferimento a modalità di pagamento quali: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).

Detto ciò, mancavano ancora le disposizioni attuative del bonus che sono state ora definite dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento Prot. n. 231943/2023 del 23 giugno.

Leggi anche: Registratore di cassa telematico: cos’è, come funziona, scadenze, obblighi

Come usare il credito d’imposta per l’adeguamento dei registratori di cassa

Il provvedimento in esame fissa: le regole di utilizzo, la sua esposizione in dichiarazione dei redditi, le ipotesi di scarto degli F24 recanti il bonus in compensazione, ecc.

Sulle regole di utilizzo:

  • il bonus può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento dei registratori di cassa e pagato il relativo corrispettivo;
  • l’utilizzo, esclusivamente in compensazione in F24 (codice tributo 7032- F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate) non è soggetto ai limiti  cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • il bonus deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Cosa succede se l’F24 viene scartato?

Detto ciò, nel provvedimento viene altresì stabilito che:

Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Dunque, al superamento delle risorse destinate al credito d’imposta, scatta il blocco al suo utilizzo in compensazione con lo scarto dell’F24. In tale caso il bonus resta solo teorico, salvo futuri rifinanziamenti della misura.

In considerazione di ciò,  l’Agenzia delle entrate comunica mensilmente al ministero dell’Economia e delle finanze (Dipartimento della ragioneria generale dello Stato) l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, e provvede ad avvisare quando le fruizioni fanno presupporre il raggiungimento del limite di spesa concesso dalla norma (articolo 8, comma 1, del Dl, n. 176/2022).

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