Il Consiglio dei Ministri, nella riunione dello scorso 8 marzo ha approvato, salvo intese, un regolamento contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Il codice, emanato in attuazione della legge anti-corruzione (legge n. 190 del 2012), in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.
17 articoli che tendono a definire i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
Tra le disposizioni del codice ci sono:
- il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro) – anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali;
- la comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio;
- la comunicazione, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
- ipotesi di conflitto di interessi, alla presenza del quale è posto l’obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni;
L’art. 7 (obbligo di astensione) del regolamento infatti dispone che:
Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale, di individui od organizzazioni con cui in prima persona o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di individui od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.
- la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati;
- il rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche in merito all’utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell’ufficio;
- gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all’interno dell’organizzazione amministrativa e nei confronti del pubblico;
- disposizioni particolari sono dettate per i dirigenti: l’obbligo di comunicare all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d’interesse con le funzioni che svolgono; l’obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non vere sull’organizzazione, sull’attività e sugli altri dipendenti.
Previsto infine, dall’art 16 un sistema sanzionatorio nei casi di violazione delle norme fissate nel regolamento.
“La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni”.
La violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse, nei casi più gravi, il licenziamento.
Patroni Griffi ha affermato: “l’attuazione della legge anticorruzione va avanti. Con il codice di comportamento approvato dal Consiglio dei Ministri abbiamo posto un ulteriore tassello per rendere pienamente operativa la lotta al malcostume. Trasparenza, regole, comportamenti sono alla base di una efficace prevenzione della corruzione, questa è la sfida che abbiamo davanti per una Pubblica Amministrazione sempre più efficiente, competitiva e anche più “giusta” nei rapporti con i cittadini”.
Torneremo ad analizzare punto per punto il codice disciplinare. Di seguito il testo
Codice comportamento pubblici dipendenti (82,8 KiB, 1.081 hits)
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