Lo scorso 30 ottobre, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255, la legge n. 125/2013 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 101/2013 recante “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” a tutti conosciuto come decreto salva precari nella PA. La legge è entrata in vigore il 31 ottobre.
Diverse sono le novità in materia di Pubblico Impiego, apportate dal decreto; la più importante è sicuramente la cd. norma salva precari. Il principio cardine contenuto nel decreto è che,la tipologia preminente di rapporto per gli innesti nella PA, dovrà rimanere quella a tempo indeterminato. Il ricorso al lavoro flessibile nella PA è consentito esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee o eccezionali: ne deriva che nella PA non è consentito sottoscrivere contratti elusivi del reclutamento tramite concorso. Il tutto al fine di evitare, per il futuro, la formazione di nuovo precariato.
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Il Ministro della Funzione pubblica, ha annunciato l’emanazione, entro dieci di una circolare con indirizzi applicativi e interpretativi riguardo il decreto legge n. 101 (circolare che aspettiamo con ansia!).
Lo stesso ministro, nella prefazione alla guida al decreto, chiarisce subito che tale legge non vuole assolutamente essere una riforma epocale in materia di Pubblico impiego, ma, un passo decisivo per la “normalizzazione di un settore che, deve essere motore potete per la ripresa del paese.”
L’art. 4 del decreto 101, è la norma che si occupa dei precari della PA: intanto slittano al 2016 e non più al 2015 le nuove norme sui concorsi.
Per primi i vincitori e gli idonei: fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), non possono avviare nuove concorsi se:
- non hanno immesso in servizio tutti i vincitori di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato collocati nelle graduatorie vigenti;
- non hanno verificato l’esistenza di idonei in graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1.01.2007;
- non hanno approvato le procedure di mobilità obbligatoria del personale in disponibilità.
Si proroga fino al 31 dicembre 2016 l’efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori 5 anni oltre la loro vigenza ordinaria.
Inoltre, sempre l’art. 4, prevede che, sempre fino al 31 dicembre 2016, nel limite del 50% delle risorse per le assunzioni, le amministrazione possono svolgere concorsi riservati ai precari che abbiano maturato alla data di entrata in vigore del decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni.
Sulla base delle possibilità assunzionali, fino al completamento delle procedure è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato per assicurare il mantenimento degli standard di funzionalità delle amministrazioni.
Arriva il concorso unico: Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le PA avverrà con concorso unico organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, dunque, no saranno più delegate le singole amministrazioni che dipendono dallo Stato.
Liste regionali di LSU e LPU
Per favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e per quelli di pubblica utilità, ciascuna Regione deve predisporre un elenco regionale di questi lavoratori secondo criteri di priorità che contemplano l’anzianità anagrafica, di servizio e il carico familiare.
Fino al 31 dicembre 2015, gli enti che ne hanno necessità, possono assumere a tempo indeterminato e, nel limite del 50% delle risorse utilizzabili, i lavoratori presenti negli elenchi sopra descritti.
Torneremo a trattare l’argomento e, ad analizzare le altre novità apportate dal d. l. nr. 101/2013.
Link al testo completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale: Decreto Salva Precari
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