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P.A.: Permessi e congedi per lo studio; alcune precisazioni del Ministero

Chiarimenti del ministro Brunetta sui permessi e congedi per motivi di studio nella P.A.


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di - 14 Ottobre 2011

Il dipartimento della Funzione pubblica, con circolare nr. 12/2011 fornisce alcuni chiarimenti in materia di permessi e congedi per diritto allo studio, soprattutto in merito ai corsi organizzati dalle università telematiche.

Le agevolazioni per i pubblici dipendenti in relazione al diritto di studio sono costituite da:

In merito all’aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, la circolare richiama la L. 240/2010 (legge Gelmini) in cui si afferma che il collocamento in aspettativa del dipendente avviene “compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione”; vale a dire che il congedo è subordinato alle esigenze di buon andamento.

Inoltre, il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca e, a coloro che sono stati iscritti ad un dottorato di ricerca per almeno un anno accademico, usufruendo del congedo, senza aver conseguito il titolo.

La circolare menziona anche il d.lgs 119/2011 che riordina la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, dove,, all’art 5 precisa che “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti al dipendente durante l’aspettativa”.

In merito alle 150 ore di permessi, la circolare chiarisce che la loro disciplina è contenuta nei CCNL che, stabiliscono la tipologia dei corsi per i quali è consentito usufruire dei permessi, le condizioni etc.

Tali ore possono essere utilizzate solo per svolgere esami o seguire corsi e non anche per studiare.In merito alle università telematiche, nel silenzio della legge, seguono la disciplina generale. sarà dunque necessaria la presentazione della documentazione sugli esami sostenuti, sull’iscrizione nonchè, l’attestazione della partecipazione del personale dipendente alle lezioni. In merito a quest’ultimo punto, per gli iscritti alle università telematiche si dovrà certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro.

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Categories: Pubblico Impiego
Tags: permessi e congediPubblico Impiego