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P.A: risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inidoneità fisica permanente

Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle p.a. in caso di permanente inidoneità picofisica


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di - 24 Ottobre 2011

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr.  245 del 20 ottobre 2011, il D.P.R. nr. 171/2011 recante il  “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del  rapporto  di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello  Stato  e degli enti pubblici  nazionali  in  caso  di  permanente  inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il regolamento dunque, disciplina la procedura, gli effetti  ed il trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della permanente  inidoneita’  psicofisica  dei   dipendenti,   anche   con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici,  degli  enti di ricerca e delle universita’,  delle  Agenzie, ai sensi dell’articolo  55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’art 2 definisce il concetto di inidoneità psicofisica permanente assoluta o  relativa:

è inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di  colui che a causa di  infermità  o  difetto  fisico  o  mentale  si  trovi nell’assoluta  e  permanente  impossibilità  di  svolgere  qualsiasi attività lavorativa;

è  inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di  infermità  o  difetto  fisico  o  mentale  si  trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di  tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.

Presupposti ed iniziativa per l’avvio della procedura di verifica dell’idoneità al servizio (art.3)

L’avvio della procedura può avvenir per iniziativa del dipendente o dell’amministrazione. Il primo può avviare la procedure in qualunque momento successivo al superamento dl periodo di prova. L’amministrazione, viceversa, può avviare la procedura, dopo il superamento del periodo di prova, solo nei seguenti casi:

Nella prima ipotesi, a mente dell’art 5 del D.P.R., la P.A. “prima di  concedere  l’eventuale ulteriore  periodo  di  assenza  per  malattia,  dandone preventiva comunicazione   all’interessato, procede all’accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell’organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente  inidoneità psicofisica assoluta o relativa.

Nelle restanti ipotesi, l’amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita, al fine di verificare l’eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata comunicazione al dipendente. Se l’inidoneità permanente assoluta al servizio è accertata, l’amministrazione previa comunicazione al lavoratore, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l’indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta.

Nel caso di inidoneità psicofisica relativa o assoluta alla mansione, si procede secondo quanto disposto dall’art 7 del Decreto, vale a dire: l’amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio  nelle  strutture  organizzative  di  settore,  anche  in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento.

Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo, il dipendente può essere adibito a mansioni di un profilo differente appartenente a diversa area professionale o, anche mansioni inferiori se giustificati e coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti.

Se non sono disponibili nell’organico posti corrispondenti al profilo medico accertato, l’Amministrazionepone il lavoratore in soprannumero.
Particolare iter è previsto nel caso in cui l’inidoneità psicofisica riguardi personale con incarichi dirigenziali.
L’art. 6 disciplina l’ipotesi di misure di sospensione cautelare del servizio imposte dalla P.A..:

Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all’interessato, che, entro i successivi 5 giorni, può presentare memorie e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all’interessato.

La sospensione cessa immediatamente se,  all’esito dell’accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza.

In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.

D.P.R. nr. 171/2011

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