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di Massima Di Paolo - 24 Ottobre 2011
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 245 del 20 ottobre 2011, il D.P.R. nr. 171/2011 recante il “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il regolamento dunque, disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della permanente inidoneita’ psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle universita’, delle Agenzie, ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’art 2 definisce il concetto di inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa:
è inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
è inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.
L’avvio della procedura può avvenir per iniziativa del dipendente o dell’amministrazione. Il primo può avviare la procedure in qualunque momento successivo al superamento dl periodo di prova. L’amministrazione, viceversa, può avviare la procedura, dopo il superamento del periodo di prova, solo nei seguenti casi:
Nella prima ipotesi, a mente dell’art 5 del D.P.R., la P.A. “prima di concedere l’eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all’interessato, procede all’accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell’organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa.
Nelle restanti ipotesi, l’amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita, al fine di verificare l’eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata comunicazione al dipendente. Se l’inidoneità permanente assoluta al servizio è accertata, l’amministrazione previa comunicazione al lavoratore, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l’indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta.
Nel caso di inidoneità psicofisica relativa o assoluta alla mansione, si procede secondo quanto disposto dall’art 7 del Decreto, vale a dire: l’amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento.
Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo, il dipendente può essere adibito a mansioni di un profilo differente appartenente a diversa area professionale o, anche mansioni inferiori se giustificati e coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti.
Se non sono disponibili nell’organico posti corrispondenti al profilo medico accertato, l’Amministrazionepone il lavoratore in soprannumero.
Particolare iter è previsto nel caso in cui l’inidoneità psicofisica riguardi personale con incarichi dirigenziali.
L’art. 6 disciplina l’ipotesi di misure di sospensione cautelare del servizio imposte dalla P.A..:
Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all’interessato, che, entro i successivi 5 giorni, può presentare memorie e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all’interessato.
La sospensione cessa immediatamente se, all’esito dell’accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza.
In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.
D.P.R. nr. 171/2011