La Corte di Cassazione con ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, ha stabilito un principio importante riguardante la retribuzione del lavoratore durante il periodo di ferie, confermando una linea già tracciata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
La decisione ha chiarito che durante le ferie, al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione che includa tutte le voci retributive che gli spettano abitualmente, non solo la retribuzione base. Ciò significa che in base a questo principio la busta paga riferita ai giorni di ferie non può essere più bassa rispetto a quella riferita ai giorni di servizio.
Il caso
Il caso affrontato riguarda un lavoratore che ha presentato ricorso per ottenere le differenze retributive relative al periodo delle ferie godute tra il 2016 e il 2021. In particolare, la controversia è sorta dal fatto che, durante il periodo di ferie, il lavoratore non aveva percepito le indennità perequative, le indennità compensative e il ticket-mensa, che invece gli venivano regolarmente corrisposti durante il normale periodo lavorativo.
La Corte d’Appello aveva accolto la domanda del lavoratore, affermando che la retribuzione percepita durante le ferie non era equiparabile a quella ricevuta nei periodi di servizio, poiché non includeva queste voci di compenso. Di conseguenza, il lavoratore aveva diritto a una rettifica della sua retribuzione feriale, comprensiva di tutti i benefici che normalmente gli spettavano.
Cosa prevede l’ordinanza della Cassazione
Nel confermare la decisione della Corte d’Appello, la Cassazione ha ribadito un concetto chiave: il lavoratore in ferie deve godere della stessa retribuzione che avrebbe percepito se fosse stato al lavoro, compresi tutti i compensi che derivano dall’esecuzione delle sue mansioni. Questo principio è in linea con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Secondo la Corte, una riduzione della retribuzione durante il periodo di ferie potrebbe costituire un disincentivo per il lavoratore nell’esercitare il suo diritto alle ferie. Tale effetto dissuasivo sarebbe contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo, che mira a garantire ai lavoratori un reale riposo, necessario per la tutela della salute e della sicurezza.
Il punto focale della decisione riguarda l’inclusione, nella retribuzione per il periodo feriale, di tutte le voci che hanno un rapporto diretto con l’esecuzione delle mansioni del lavoratore. Tra queste, la Cassazione ha citato le indennità perequative, le indennità compensative e il ticket-mensa, componenti che il lavoratore percepisce durante il normale svolgimento delle sue attività lavorative.
Il principio affermato dalla Cassazione è che la retribuzione durante le ferie non deve essere limitata alla sola retribuzione base, ma deve includere tutte le voci che formano la retribuzione ordinaria del lavoratore. Ciò significa che anche i benefici legati alle prestazioni lavorative abituali, come indennità aggiuntive e altre forme di compenso, devono essere riconosciuti.
Conformità al diritto comunitario
La sentenza della Cassazione si allinea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha chiarito come il diritto alle ferie annuali retribuite, sancito dall’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, abbia lo scopo di garantire che il lavoratore possa godere di un riposo effettivo senza subire una riduzione economica.
Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, il lavoratore non deve essere svantaggiato economicamente durante il periodo di ferie, altrimenti si potrebbe verificare una dissuasione implicita nell’esercitare il diritto stesso al riposo.
Questa visione, condivisa dalla Cassazione, rafforza l’importanza di una retribuzione completa anche durante le ferie, in modo che il lavoratore possa beneficiare pienamente del periodo di riposo senza preoccupazioni finanziarie.
Le indennità aggiuntive in argomento
Nell’ambito della decisione, la Cassazione ha esaminato specificamente il ruolo delle indennità perequative, compensative e del ticket-mensa.
Si tratta di componenti della retribuzione che, pur non essendo strettamente legate alla prestazione lavorativa in senso stretto, fanno comunque parte della retribuzione ordinaria del lavoratore e vengono erogate con regolarità.
- Indennità perequativa: è un compenso che ha lo scopo di equiparare la retribuzione del lavoratore a quella prevista in altri ambiti simili o superiori, evitando disparità economiche. Questa indennità deve essere inclusa nella retribuzione durante le ferie.
- Indennità compensativa: viene riconosciuta come forma di compensazione per particolari condizioni lavorative o prestazioni specifiche. Anche questa indennità è strettamente collegata alle mansioni del lavoratore e deve essere compresa nel computo delle ferie.
- Ticket-mensa: se erogato con regolarità, il ticket-mensa fa parte del pacchetto retributivo del lavoratore e, come tale, deve essere incluso nella retribuzione feriale.
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Conclusioni
L’ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024 rappresenta un’importante conferma dei diritti dei lavoratori in materia di retribuzione durante le ferie.
La decisione sottolinea che il lavoratore deve percepire lo stesso trattamento economico durante il periodo di riposo, includendo tutte le voci retributive che normalmente gli spettano, per evitare qualsiasi dissuasione nell’esercitare il diritto alle ferie.
Questo principio, già stabilito dalla giurisprudenza europea, trova ora ulteriore conferma nella giurisprudenza italiana, garantendo una tutela efficace per il benessere e la salute del lavoratore.
Cassazione Ordinanza 25840-2024 (468,8 KiB, 460 hits)
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