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Il cambio tuta rientra nell’orario di lavoro e va retribuito: sentenza della Cassazione

Il tempo per il cambio tuta, ovvero necessario ad indossare la divisa, va retribuito perchè è un'operazione che rientra nell'orario di lavoro.


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di - 2 Marzo 2012

La Cassazione, torna sull’annoso tema della retribuzione del cd “tempo tuta” e, lo fa con la sentenza nr. 1817 dello scorso 8 febbraio 2012, con la quale, dichiara ancora una volta che il “tempo tuta” va retribuito in quanto, il tempo necessario al lavoratore per indossare la divisa, va considerato come orario di lavoro.

Il caso ha riguardato alcuni lavoratori dell’Ilva spa che citavano l’azienda chiedendo il pagamento del tempo impiegato per coprire il tragitto dal varco di accesso  allo stabilimento al reparto  e viceversa”. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannava la società a corrispondere ai lavoratori il compenso dovuto, a titolo di lavoro straordinario, per il tempo necessario per indossare la tuta da  lavoro  e  i  dispositivi di  protezione  individuale (DPI), nonché  per recarsi dallo  spogliatoio  al reparto o  e viceversa. La società ricorreva in Cassazione.

Cassazione: il tempo per il cambio tuta va retribuito

Gli Ermellini, confermano la legittimità di quanto stabilito dai giudici di appello che, hanno indicato una soluzione intermedia, tra la tesi avanzata dai lavoratori e quella della ditta, non  considerando  tempo di lavoro  quello  impiegato per  andare dall’accesso  allo  stabilimento  sino  allo spogliatoio,  ma  considerando  invece  il tempo  necessario  alla  vestizíone,  nello spogliatoio,  della tuta e  dei  dispositivi di  protezione  individuale,  nonché  il tempo di percorrenza dallo spogliatoio al reparto.

Il tutto si ripropone in senso inverso,  includendo  nell’orario  il  tempo  di  percorrenza  dal  reparto  allo spogliatoio  e  di  svestizione della tuta e  dei  dispositivi  di  protezione,  senza invece  considerare il tempo  di  percorrenza dallo  spogliatoio  all’uscita  dello stabilimento.

E ciò, per un semplice motivo:” i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientrano tra le ‘misure’  che, ai sensi dell’art. 2087 c.c,  i! datore di lavoro deve adottare per tutelare l’integrità fisica del  lavoratore (in  questo  caso  misure specificamente individuate dagli artt. 377 e 379 del dpr 547 del 1955 e dagli artt. 40, 43 e 44 d. lgs. n. 626 del  1994).

Le disposizioni aziendali in materia, espresse o  implicite, rientrano nell’ambito del  potere direttivo  del  datore di lavoro.  Se  un  lavoratore  pretendesse  di  svolgere  le  sue  mansioni  in  reparto senza aver indossato tuta e dispositivi di protezione sarebbe esposto  al potere disciplinare  dell’IILVA.  Di  conseguenza,  indossarli  è  un  obbligo  per  ì lavoratore e svolgere le relative operazioni fa parte della prestazione cui egli è tenuto nei confronti del datore di lavoro.”

Il tempo cambio tuta va retribuito

Non  è  discutibile, proseguono i giudici,  di  conseguenza,  “la  soggezione  del  lavoratore nell’adempimento di  tali  obblighi  al  potere  direttivo  e disciplinare dell’imprenditore. Tali operazioni sono esecutive di una prescrizione datoriale e se il lavoratore non le compie  è soggetto a responsabilità disciplinare. Si  è pertanto all’interno dei poteri direttivi, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.

A maggior ragione se, si considera  la nozione che decreto legislativo del  2003,  da di “orario di lavoro”, definendolo come “qualsiasi periodo  in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro  e  nell’esercizio della  sua attività o  delle  sue funzioni”.

La  formula  è  ampia: la dizione “attività ‘o”  funzioni”  indica  una volontà legislativa di considerare non solo l’attività lavorativa in senso stretto, ma un  concetto  più  flessibile  ed  esteso, che  sicuramente integra operazioni strettamente  funzionali  alla  prestazione.  Peraltro,  nello  svolgimento  di  tali operazioni  è  necessario  che  il  lavoratore  sia  “a  disposizione”  del  datore  di lavoro,  cioè  soggetto  al  suo  potere  direttivo  e  disciplinare. Requisiti che sussistono nel caso di specie; pertanto il ricorso della società va rigettato.

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneSentenzetempo tuta