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Cassazione: illegittimo il contratto di apprendistato per mansioni corrispondenti al diploma di studi conseguito dal lavoratore

Cassazione: illegittimo utilizzare il contratto di apprendistato per adibire il lavoratori a mansioni già in suo possesso a seguito di formazione scolastica.


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di - 29 Settembre 2010

La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 19834/2010 ha stabilito che il  contratto di apprendistato non può essere utilizzato per assumere lavoratori le cui mansioni sono corrispondenti al diploma scolastico.

Il caso ha riguardato un libero professionista, (nella specie un geometra) che proponeva ricorso avverso una cartella INPS per il recupero di contributi relativi al rapporto di lavoro subordinato intercorso con un collega e illegittimamente inquadrato come apprendistato.

Il tribunale di primo grado accoglieva tale ricorso, riconoscendo la legittimità del contratto di apprendistato per un lavoratore in possesso del diploma di istituto tecnico per geometri in relazione all’acquisizione della qualifica professionale di disegnatore tecnico, qualifica che, era già posseduta dal lavoratore perchè conseguita in ambito scolastico.

Non dello stesso parere la Cassazione: secondo la Suprema Corte, infatti, se è vero che “l’art. 16 L n. 196/97 comma 2 ha previsto la possibilità di stipulare contratti di apprendistato con soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, ciò non significa però che sia consentito alle parti di assoggettare il contratto a un regime contributivo (fortemente) agevolato in forza di una dichiarazione negoziale meramente qualificatoria a prescindere dal contenuto del rapporto di lavoro così instaurato”.

“E’ quindi necessario che il contratto di apprendistato abbia un effettivo contenuto formativo, come del resto è ribadito nello stesso comma 2 dell’art. 1 cit. che addirittura subordina le agevolazioni contributive alla esistenza non solo di un obbligo di formazione in capo al datore di lavoro nell’ambito del rapporto con l’apprendista, ma anche alla partecipazione a iniziative di formazione esterne previste dai ccnl”.

In particolare, continua la Corte, “Il diplomato all’Istituto geometri ha una formazione specifica per il disegno tecnico in generale e di progettazione e a maggior ragione per il disegno tecnico meramente esecutivo e traspositivo di particolari dei progetti esecutivi, come quello di cui si discute (e ulteriormente a maggior ragione oggi con l’uso di programmi informatici).

Pertanto, il contratto di apprendistato oggetto di controversia deve ritenersi illegittimo, con conseguente rigetto della opposizione proposta dall’appellato contro la cartella esattoriale.

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: ApprendistatoCassazioneSentenze