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Cassazione: stop ai certificati medici fatti per telefono

Divieto per i medici di base, di fare certificati di malattia per telefono e, di prorogarli senza preventiva visita. Parola di Cassazione


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di - 16 Maggio 2012

La Cassazione V Sez. penale, con sentenza nr. 18697 dello scorso 15 maggio ha detto stop alla pratica molto utilizzata, dei certificati medici fatti per telefono come anche al loro rinnovo sempre per via telefonica; sena preventiva visita e, solo sulla base di sintomi riferiti dal paziente.

Gli Ermellini, confermando quanto stabilito nella sentenza di Appello, hanno infatti condannato per falso ideologico (art. 480 c.p.) un medico di base di Milano, per aver rilasciato un certificato medico di proroga della prognosi a favore di una sua paziente,telefonicamente, senza prima visitarla.

Anche la paziente veniva condannata per uso di atto falso ex art 489 c.p., per aver, appunto, fatto uso della falsa certificazione per giustificare la sua assenza dal lavoro

A nulla è valsa la difesa del medico secondo la quale, avrebbe concesso la proroga sulla base di una visita fatta quattro giorni prima e sulla base dei sintomi riferitegli telefonicamente dalla paziente, compatibili con la patologia accertata.

La Suprema Corte, intanto precisa che: la falsa attestazione attribuita al medico non si riferisce alla effettiva sussistenza della malattia ma, “ al fatto che egli ha emesso un certificato senza effettuare previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle condizioni della paziente, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazione o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti”.

Non si riconosce neanche la natura colposa del reato, poichè il medico era perfettamente “consapevole del fatto che stava certificando una patologia medica, sena averla preventivamente verificata nell’immediatezza, attraverso l’esame della paziente”.

Non è cosi secondo il  sindacato dei medici di base, la Fimmg (Federazione italiana medici medicina generale). “Non sempre una patologia puo’ essere diagnosticata dal medico con una visita sul paziente, spiega Milillo, segretario della Fimmg. Ce ne sono alcune, come il mal di testa, in cui la visita e’ inutile, e il medico deve valutare l’andamento della sintomatologia sulla base di cio’ che gli riferisce il paziente”. Dipende quindi dalla patologia.

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazionemalattiaSentenze