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Corte Costituzionale, graduatorie docenti scuola tutte da rifare

Per la Consulta, l’art. 1, comma 4-ter Dl 134/2009 è incostituzionale. Sentenza della Corte Costituzionale sulle graduatorie docenti scuola.


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di - 10 Febbraio 2011

Si apre uno spiraglio per tutti gli insegnati precari in attesa del posto di ruolo; sono circa 15 mila in tutto. Infatti, la Consulta con sentenza nr. 41 del 9 febbraio 2011 ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 4-ter del decreto legge 134/2009 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010).

La questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 4-ter d.l. 134/2009, veniva sollevata dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, 97, 113, e 117, primo comma, della Costituzione.

Secondo il Tribunale amministrativo, la norma censurata si pone in contrasto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una diversa provincia rispetto a quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria senza, dunque, il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata in quella della provincia di originaria iscrizione.

Corte Costituzionale, graduatorie docenti scuola tutte da rifare

Il dubbio di costituzionalità è sollevato nel corso di un giudizio promosso da alcuni docenti precari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento – ex art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volto ad ottenere l’esecuzione di una sentenza (n. 10809 del 5 novembre 2008) con la quale il TAR del Lazio aveva annullato il decreto del 16 marzo 2007 e la relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007, n. 5485, emessi dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui disponevano che, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, i docenti che chiedevano di essere trasferiti da una provincia ad un’altra erano posti in coda nella relativa graduatoria.

Cosa prevede l’art 1 comma 4 ter

«la lett. c) del comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.

In pratica, un docente che avesse chiesto di essere trasferito da una graduatoria provinciale ad un’altra avrebbe dovuto essere collocato in fondo alla stessa.

Graduatorie docenti scuola incostituzionali

Secondo la Corte, la norma impugnata, “introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione.

In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire.

L’art. 1, comma 4-ter, infatti, prevede che, se il docente chiede, in occasione dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013 l’iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza.

Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle provincie scelte dopo l’ultima posizione di III fascia”.

L’effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito

La Sentenza della Corte Costituzionale

La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.

L’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si pone, quindi, in contrasto con l’art. 3 della Cost. e, per tale motivo, se ne dichiara l’incostituzionalità”.

Dichiarazione finali

Il Ministero, ritiene “inevitabile” rifare le graduatorie. “Stiamo preparando un emendamento da inserire nel milleproporoghe che, rifatte le graduatorie, congeli il meccanismo” .

Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico ha dichiarato: “ il ministro Gelmini dovrebbe prendere atto di non essere stata capace di gestire le graduatorie del personale docente, dovrebbe assumersi la responsabilità di aver creato un profondo danno erariale alle casse dello Stato e sanare la posizione dei ricorrenti aventi diritto, senza nulla togliere ai docenti gia’ individuati nei contratti, come da prassi corrente”.

Per consultare la sentenza seguite il link

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Tags: Corte CostituzionaleprecariScuolaSentenze