>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti
di Massima Di Paolo - 8 Settembre 2011
Trasferimento del lavoratore e peggioramento nella retribuzione: la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 6 settembre 2011 – Causa C-108/10 afferma il diritto per il personale ATA (amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola) a non subire un peggioramento retributivo per il solo fatto di essere trasferiti da una pubblica autorità di uno Stato membro ad un’altra pubblica autorità.
La bidella in una scuola statale, tra il 1980 e il 1999 svolgeva tale attività lavorativa come membro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) degli enti locali. A decorrere dal 2000, veniva trasferita nei ruoli del personale ATA dello Stato e inquadrata in una fascia retributiva corrispondente, nei suddetti ruoli, a nove anni di anzianità.
Non avendo ottenuto dal Ministero dell’Istruzione, il riconoscimento della sua anzianità di circa vent’anni, maturata alle dipendenze del comune di Scorzè, e ritenendo di aver sofferto, in tal modo, una notevole riduzione della sua retribuzione, la sig.ra ha adito il Tribunale di Venezia per ottenere il riconoscimento integrale di detta anzianità.
La domanda pregiudiziale fatta dal Tribunale di Verona alla corte Europea, riguarda l’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16), nonché di vari principi generali del diritto.
Secondo la normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono trasferiti al cessionario.
La Corte afferma intanto che, la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro.
Inoltre, prosegue la Corte in merito al calcolo della retribuzione affermando che “benché il cessionario abbia il diritto di applicare, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente; le modalità scelte per una siffatta integrazione retributiva dei lavoratori trasferiti devono essere conformi allo scopo della normativa dell’Unione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti.
Questo consiste, essenzialmente, nell’impedire che detti lavoratori vengano collocati, per il solo fatto del trasferimento, in una posizione meno favorevole rispetto a quella di cui essi godevano precedentemente.
Nel caso di specie, prosegue la corte, “il Ministero, piuttosto che riconoscere l’anzianità in quanto tale e integralmente, ha calcolato per ciascun lavoratore trasferito un’anzianità «fittizia».
Detta circostanza ha svolto un ruolo determinante nella fissazione delle condizioni retributive applicabili per il futuro al personale trasferito.
Dato che i compiti svolti, prima del trasferimento, nelle scuole pubbliche dal personale ATA degli enti locali erano analoghi, se non identici, a quelli svolti dal personale ATA alle dipendenze del Ministero, si poteva qualificare l’anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale ATA in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del Ministero.
Per questi motivi la Corte europea ha dichiarato:
Sarà quindi compito del giudice italiano (tenuto conto di tali principi) esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.