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Il rifiuto a svolgere mansioni superiori non legittima il licenziamento

La Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni superiori


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di - 23 Luglio 2013

La Cassazione, con sentenza nr. 17713 dello scorso 19 luglio, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni superiori, qualora queste ultime esulano dalla sua qualifica e, comportano notevoli responsabilità anche di carattere penale.

Il caso ha riguardato un lavoratore di una società che si occupa di vendita e commercio di alimentari e bevande che, si rifiutava di svolgere il servizio di “permanenza di direzione” (quindi di passare dalla qualifica di quadro a quello di direttore), soprattutto per l’elevata responsabilità anche penale che ne comportava. Il datore di lavoro, intimava quindi il licenziamento per insubordinazione.

Gli Ermellini cassano la sentenza di secondo grado e rinviano per una nuova decisione che dovrà prendere in considerazione il principio sotto esposto. Infatti, precisa la Suprema Corte, il Tribunale di secondo grado, pur muovendo dall’esatta premessa per cui, in applicazione del principio di autotutela del contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1460 c.c., è legittimo il rifiuto del lavoratore di essere adibito a mansioni che non gli spettano, sempre che tale rifiuto sia sorretto da buona fede e proporzionato all’illegittimo comportamento del datore, non ha poi applicato i corollari che ne derivano sempre sulla base della giurisprudenza della Cassazione.

Per la Cassazione “Il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’articolo 1460 cod. civ., sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede (Cass. 12 febbraio 2008, n. 3304)”.

“Ne consegue che deve considerarsi legittimo il rifiuto opposto da un dipendente di una società che si occupa del commercio e della vendita di alimenti e bevande, e che è articolata sul territorio in più punti vendita, di svolgere il ‘servizio di permanenza di direzione’ di uno di questi punti vendita – servizio che comporta l’assunzione del ruolo di responsabile del punto vendita stesso, nei suoi riflessi anche penalistici – se non è dimostrato che si tratta di un compito rientrante nella qualifica di competenza del lavoratore e che questi ha conoscenze adeguate per il relativo svolgimento”.

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneSentenze