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Home»Sentenze Lavoro»Legittimo il licenziamento via WhatsApp

Legittimo il licenziamento via WhatsApp

Massima Di Paolo30 Giugno 20172 Mins Read
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Per il Tribunale di Catania è lecito il licenziamento via WhatsApp poichè tale forma di comunicazione equivale a tutti gli effetti alla "forma scritta"

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Legittimo il licenziamento via WhatsApp

E’ legittimo il licenziamento via WhatsApp poichè tale forma di comunicazione equivale a tutti gli effetti alla “forma scritta” necessaria appunto per intimare il licenziamento.

E’ quanto ha stabilito il Giudice del Lavoro di Catania con una sentenza dello scorso 27 giugno, sentenza che apre nuove frontiere e che è destinata a far discutere.

Con il licenziamento via WhatsApp si assolve l’onere della prova scritta

Per il Giudice Mario Fiorentino, l’invio del messaggio contenente la comunicazione di licenziamento via WhatsApp assolve all’obbligo imposto dalla legge al datore di lavoro della forma scritta giacchè, un messaggio tramite la famosa chat, è senza ombra di dubbio un “documento informatico”.

Così, il Tribunale di Catania ha respinto il ricorso presentato da una lavoratrice che,  nel 2015 si era vista arrivare il licenziamento via WhatsApp.

Ci sarebbe, a detta del Giudice anche la prova dell’avvenuta ricezione del messaggio che, non sarebbe data dalla classica spunta blu ma, dalla presentazione da parte della lavoratrice del ricorso al licenziamento.

La presentazione del ricorso della lavoratrice infatti, sarebbe la prova che  la modalità di licenziamento utilizzata dal datore di lavoro è stata idonea ad assolvere i requisiti di forma richiesti per il licenziamento in quanto, scrive il giudice nell’ordinanza

la volontà di licenziare è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera inequivoca come del resto dimostra la reazione da subito manifesta dalla predetta parte

Licenziamento e obbligo della forma scritta

La legge n. 604/1966 sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare per iscritto il licenziamento, in caso contrario il recesso perde di efficacia. In questo caso si parla di negozio a forma vincolata,ovvero che si perfeziona solo quando la volontà del datore di lavoro di recedere dal contratto giunge per iscritto al lavoratore.

Questo significa che il licenziamento individuale intimato senza osservare la forma scritta è nullo e quindi non produttivo di effetti giuridici.

Licenziamento ad nutum

Unico caso in cui non è prevista la forma scritta è il cosiddetto licenziamento ad nutum, licenziamento che può essere intimato dal datore di lavoro senza i vincoli previsti dalla L. 604/66.

Questa particolare forma di licenziamento è prevista in alcuni casi specifici:

  • licenziamento intimato durante il periodo di prova (se previsto dal contratto individuale);
  • licenziamento del lavoratore domestico;
  • licenziamento del lavoratore in età pensionabile;
  • licenziamento di atleti professionisti;

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