X

Lo stato di insolvenza non giustifica l'omesso versamento di ritenute previdenziali

Per la cassazione, lo stato di insolvenza dell'azienda non giustifica l'omesso versamento all' Inps delle ritenute previdenziali ed assistenziali.


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 3 Febbraio 2014

La Cassazione, con sentenza nr. 3705 del 20 gennaio scorso ha affermato che, lo stato di insolvenza dell’imprenditore non giustifica l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti.

Il caso ha riguardato un imprenditore imputato del reato di cui all’art. 2 co 1-bis della L. nr. 463/83, ossia “omesso versamento delle ritenute previdenziali  ed  assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori  dipendenti.

Il Tribunale di primo grado assolveva l’imprenditore “perchè il fatto non costituisce reato” ritenendo escluso l’elemento soggettivo del reato atteso che nel periodo in contestazione la società  versava in gravi difficoltà finanziarie poi culminate nel fallimento. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Brescia proponeva ricorso per saltum in Cassazione.

Secondo l’accusa infatti, “sulla base di costante giurisprudenza di legittimità, il reato di omesso versamento delle ritenute sia caratterizzato da dolo generico ed integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando che l’agente tenuto al versamento attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per fare fronte a debiti ritenuti più urgenti”.

Gli Ermellini ribadiscono quanto già affermato nel ricorso che, per costante giurisprudenza sul tema, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicchè non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti”.

In particolare, si legge nella sentenza, “il reato è configurabile anche nel caso in cui si accerti l’esistenza del successivo stato di insolvenza dell’imprenditore, in quanto è onere di quest’ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all’obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni medesime”.

La legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l’importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all’Erario quale sostituto del soggetto obbligato.

In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni. La conclusione che se ne trae è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all’Inps, cosi come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte.

Inoltre, proseguono i Giudici di legittimità, sempre secondo ormai consolidata giurisprudenza,  “quando l’imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l’assenza dell’elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico”.

In pratica, concludono gli Ermellini, “ a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell’obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l’impossibilità di adempiere l’obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all’Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l’impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidità della società”.

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneSentenze