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Responsabilità penale per mancata formazione sui luoghi di lavoro

Per la Cassazione il datore di lavoro è responsabile penalmente in caso di incidente di un lavoratore, se è mancata la formazione sui luoghi di lavoro


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di - 13 Marzo 2014

La Cassazione, con sentenza nr. 9693 dello scorso 27 febbraio, torna a pronunciarsi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, affermando la responsabilità penale del datore di lavoro, in caso di incidente di un lavoratore,  per il mancato adempimento dell’obbligo alla informazione e formazione sui luoghi di lavoro che, non può essere delegato agli stessi lavoratori attraverso la semplice lettura del POS (Piano operativo di sicurezza).

Il caso è giunto in Cassazione a seguito di ricorso proposto dal PG avverso la sentenza di secondo grado che, assolveva un legale rappresentante di una ditta edile dall’accusa di lesioni personali gravi ai danni di un operario dipendente, per colpa generica e specifica.

Il lavoratore,” non utilizzando i dispositivi di protezione individuale, che tuttavia l’istruttoria aveva appurato essere stati messi a sua disposizione, e non adeguatamente formato ed informato, nell’espletamento della propria attività lavorativa, dopo aver assemblato erroneamente un trabattello, montava sullo stesso in maniera incongrua (dall’esterno), così precipitando al suolo e procurandosi gravi lesioni personali”.

Ciò che si contesta alla sentenza della di assoluzione della Corte di Appello è che, incongruamente, dopo aver affermato (condividendo sul punto le conclusioni del giudice di primo grado) che:

Secondo gli Ermellini, “non può certamente sollevare da responsabilità il datore di lavoro la pretesa assunzione fattuale di esclusivo garante da parte di altro soggetto rivestente lo stesso ruolo datoriale. Invero, prosegue la sentenza, “sarebbe occorso ben altro per procurare l’effetto dell’esonero dell’amministratore delegato, secondo la consolidata e pluridecennale interpretazione giurisprudenziale, che ha, poi, trovato scrittura normativa nell’art. 16 del d. Igs. n. 81 del 974/2008 (ossia, un atto scritto con data certa, accettato espressamente e per iscritto, pienezza dei poteri, con corrispondente autonomia di spesa). Esonero che, in ogni caso, non potrebbe giammai sollevare il delegante dal dovere di vigilanza, pur esercitato, evidentemente per le aziende di grandi dimensioni, attraverso adozione d’idoneo sistema di controllo del modello gestionale ed organizzativo (art. 30, comma 4, richiamato dall’art. 16, stesso corpo normativo).

“L’analisi deve essere correttamente mirata tenendo presente la funzione e lo scopo della responsabilità penale derivante da posizione di garanzia. Senza necessità di ripercorrere un terreno ampiamente arato, che qui basterà dare per noto, può essere utile ricordare solo che una tale responsabilità serve ad assicurare la tutela di valori primari (quali la vita e l’integrità psicofisica) i cui titolari, per ragioni le più varie che l’Ordinamento prende in considerazione, da soli non sarebbero in grado di garantire appieno”.

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneSentenzeSicurezza sul lavoro