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Responsabilità penale per la videosorveglianza senza autorizzazione

Per la Cassazione il datore di lavoro è penalmente responsabile se installa sistemi di videosorveglianza senza le relative autorizzazioni


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di - 7 Febbraio 2014

La Cassazione, con sentenza nr. 4331 dello scorso 31 gennaio, torna a pronunciarsi in tema di videosorveglianza a distanza dei lavoratori, affermando che il datore è penalmente responsabile se, installa le telecamere senza accordo con le rappresentanze sindacali e senza autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Il caso è finito in Cassazione a seguito del ricorso presentato da un datore di lavoro avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Lodi. Alla pena di € 200 di ammenda per il reato di cui all’articolo 4, comma 2, I. 300/1970 per avere, quale legale rappresentante di una s.n.c., ha installato un impianto di videosorveglianza per il controllo a distanza dei lavoratori delle casse del suo supermercato senza accordo con le rappresentanze sindacali e senza autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Secondo il ricorrente, la sola istallazione di telecamere non è sufficiente ad integrare il reato di cui all’art. 4 co 2 L 300/70,essendo necessaria anche la verifica della sua idoneità a cagionare concrete conseguenze dannose ai lavoratori.

Gli Ermellini, richiamano il tenore letterale della norma (art. 4 Statuto dei lavoratori), secondo la quale: “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti”.

Tale norma, proseguono i Giudici, “pur non trovando più sanzione nell’articolo 38, comma 1, sempre dello Statuto dei lavoratori” dopo le modifiche apportate allo stesso art. 38 dall’articolo 179 d.lgs. 196/2003 (che colma la lacuna con il combinato disposto dei suoi articoli 114 e 171), prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale (o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati: Cass. sez. IlI, 17 aprile 2012 n. 22611) o permesso dall’Ispettorato del lavoro.

Per la Suprema Corte, “l’idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, è necessaria affinché il reato sussista, emerge ictu oculi dalla lettura del testo normativo – idoneità che peraltro è sufficiente anche se l’impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno.

L’esistenza di tale idoneità, invece, si colloca sul piano fattuale, per cui sono inammissibili al riguardo le doglianze del ricorrente. Ad abundantiam si osserva comunque che tale accertamento è stato effettuato, come emerge dalla descrizione dell’impianto di videosorveglianza nella sentenza impugnata, impianto inclusivo di otto microcamere a circuito chiuso, “alcune puntate direttamente sulle casse ed è dei lavoratori alle casse che l’imputazione contesta la violazione della privacy

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneSentenzevideosorveglianza