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Risarcimento per la reiterazione dei contratti a termine nella scuola

Le prime pronunce della Cassazione sul risarcimento per la reiterazione dei contratti a termine nella scuola oltre i 36 mesi a insegnanti e personale ATA


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di - 18 Novembre 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 22552 del 7 novembre 2016 ha affermato che la reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti e del personale ATA della scuola, costituisce un abuso se a causa dei diversi rinnovi contrattuali, la durata complessiva del rapporto di lavoro supera i 36 mesi.

La sentenza in questione analizza in modo particolare il profilo risarcitorio da applicarsi in caso di abusi dei contratti a termine nella PA.

La pronuncia della Cassazione segue la Sentenza della Corte Costituzionale nr. 187/2016, anch’essa nata a sua volta per attenersi alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza Mascolo) sulla non conformità all’art. 5 dell’accordo quadro sul lavoro a termine della normativa nazionale sul personale scolastico.

La Sentenza Mascolo, lo ricordiamo, dichiara illegittima la normativa che autorizza, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo nelle scuole e di personale tecnico, il rinnovo dei contratti senza alcun termine certo per l’espletamento di tali procedure.

Leggi anche: Il testo della sentenza della corte europea sui precari della scuola

La sentenza della Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 4  commi 1 e 11 L. 124/99 (Legge sulle personale scolastico), relativo alle supplenze nelle scuole

nella parte in cui autorizza, in mancanza di effettivi limiti alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino

perché in contrasto con il parametro costituzionale, come integrato dalla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

La Cassazione, alla luce di queste due importanti sentenze, intanto precisa che: “in assenza di disposizioni di legge che individuino il limite temporale superato il quale il rinnovo dei contratti a termine deve ritenersi illegittimo, in via di interpretazione sistematica” tale limite deve essere inteso in 36 mesi, previsto per l’indizione delle procedure concorsuali dei docenti cui all’articolo 400 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (ex D. Lgs. n. 297 del 1999).

Secondo la Corte il parametro di 36 mesi sarebbe del tutto ragionevole se si considera che tale limite massimo è fissato per i contratti di lavoro privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti con lo stesso datore di lavoro.

Proprio per questo, si legge nella sentenza, “la complessiva durata massima di trentasei mesi costituirebbe un parametro tendenzialmente unico nel sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad equiparare, sia pure esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l’abuso, il settore pubblico e quello privato”.

Risarcimento per la reiterazione dei contratti a termine nella scuola

Pertanto, una proroga dei contratti oltre tale termine di 36 mesi deve considerarsi abuso che va sanzionato (e questo sia per il personale docente che per quello ATA). In questi casi, come anche affermato dalla Consulta, viene a cadere il presupposto dell’eccezionalità delle esigenze lavorative e, diventano strumento per soddisfare esigenze lavorative durevoli e permanenti.

Ovviamente la Suprema Corte ribadisce il principio ormai pacifico del divieto di conversione dei contratti a termine nella Pubblica Amministrazione in contratti a tempo indeterminato e questo, in ossequi al principio Costituzionale previsto dall’art. 97 secondo il quale nella PA si accede tramite concorso. Rimane tuttavia ferma una responsabilità della Pa e il diritto al risarcimento in capo al lavoratore.

La suprema Corte analizza anche quanto stabilito dalla L. 13 luglio 2015, n. 107 (la Buona Scuola): che prevede procedimenti di stabilizzazione per i precari. Il solo fatto di prevedere dei concorsi non è sufficiente, ad avviso degli Ermellini, a cancellare l’abuso dei contratti a termine; è necessario una concreta attuazione degli stessi concorsi che, solo così, potranno essere considerati come forme risarcitoria per il precariato.

Pertanto, per l’abuso dei contratti a termine avvenuti prima della L. 107/2015, la: “concreta assegnazione del posto di ruolo” o, “l’ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, o, nella stabilizzazione “assicurata ai docenti attraverso precedenti strumenti concorsuali o selettivi diversi da quelli contenuti nella citata legge 107/2015”; tali misure possono considerarsi pienamente risarcitorie

Fuori da queste ipotesi, rimane il diritto al risarcimento del danno come quantificato dalla Sentenza della Cassazione nr. 5072/2016, per un ammontare compreso “tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.”

Il risarcimento del danno si può comunque riconoscere anche al docente “stabilizzato” ove alleghi e dimostri in giudizio danni ulteriori e diversi rispetto a quelli risarciti con l’immissione in ruolo.

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: CassazioneSentenze