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Scatti non corrisposti durante il precariato ai docenti ora in ruolo: sono da pagare

Miur condannato a risarcire 27mila euro per scatti non pagati durante il periodo svolto come docente con contratti a termine.


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di - 28 Febbraio 2013

Scatti non corrisposti durante il precariato ai docenti ora in ruolo: una nuova e importante vittoria dell’’ANIEF, (Associazione Professionale e Sindacale) costituita da docenti e ricercatori in formazione, precari, in servizio, e di ruolo), nei confronti del MIUR.

Il Tribunale di Roma, ha accolto le richieste presentate dall’ANIEF, attraverso il proprio legale Avv. Salvatore Russo, volte ad ottenere il pieno riconoscimento del diritto dei docenti di ruolo a vedersi riconosciuti gli scatti biennali non percepiti durante il periodo svolto al servizio del MIUR con contratti di lavoro a tempo determinato. 

Il contenzioso già definito presso il Tribunale di Roma è valso, per i ricorrenti che si sono affidati ai legali ANIEF, 27.000 Euro a titolo di risarcimento del danno subito”

Scatti non corrisposti durante il precariato ai docenti ora in ruolo: sono da pagare

E’ questa la notizia pubblicata sul sito internet dell’Associazione che, vi riporto integralmente. Una vittoria non da poco che segna la via per ulteriori ricorsi.

Il Giudice del lavoro di Roma, ha riconosciuto tale risarcimento affermando che “il diritto al riconoscimento degli scatti biennali maturati durante il periodo di precariato non si estingue con l’immissione in ruolo del docente e determina comunque l’obbligo per il MIUR a risarcire il danno cagionato avendo ingiustamente, e in spregio alle direttive europee, discriminato per anni i docenti a tempo determinato”.

E ciò perchè, l’interesse ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, non decade nonostante l’immissione in ruolo.  “La parificazione dei supplenti rispetto ai lavoratori già di ruolo ha infatti una diversa estensione quantitativa, se non altro in termini di decorrenza degli accessori e ricostruzione della posizione contributiva, quando avviene ex post, a seguito dell’immissione in ruolo, e quando invece avviene con decorrenza dal momento in cui il servizio – in forza di un contratto a termine – è stato prestato”.

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Il Giudice del Lavoro ricorda, richiamando quanto da sempre sostenuto dall’ANIEF, che la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, sancisce il principio di non discriminazione e si applica “qualunque sia la qualità rivestita dal dipendente pubblico al momento in cui propone il ricorso giudiziale, in particolare l’eventuale acquisizione della qualità di dipendente pubblico di ruolo e cioè di titolare di contratto a tempo indeterminato”.

“È stato, inoltre, ribadito che “La Corte di giustizia UE (sentenza 22 dicembre 2010, Gaviero) ha statuito che: […] il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici”.

Per tutte le informazioni potete accedere al sito dell’ANIEF al seguente link www.anief.org

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Tags: Contratto a tempo determinatoprecariScuola