La lotteria scontrini è stata confermata anche per quest’anno, e consiste – come già abbiamo avuto modo di precisare su queste pagine – in un sistema di assegnazione di premi agli acquirenti ed ai venditori, senza costi da versare ai fini della partecipazione. Di fatto è un meccanismo legato al programma Italia Cashless, già previsto dal precedente Governo. Lo scopo è quello di invogliare i cittadini all’uso di carte di credito; carte di debito; bancomat; carte prepagate e app “connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale; veloce, semplice e trasparente”. Si tratta delle parole usate nel sito web dell’iniziativa, che ben chiariscono lo spirito di questa iniziativa.
Il meccanismo della lotteria degli scontrini è stato ideato a favorire la lotta all’evasione fiscale, con un maggior utilizzo di mezzi di pagamento elettronici e dunque tracciabili. Dobbiamo ricordare quindi che la normativa aggiornata al primo gennaio 2022 non implica l’applicazione sanzioni in ipotesi di mancata acquisizione del codice lotteria da parte dell’esercente, ma lo obbliga ad adeguare il proprio registratore di cassa.
Di seguito intendiamo fare il punto proprio sulle conseguenze che scattano nei confronti di chi non rispetta il citato obbligo: quali sanzioni vi sono? Scopriamolo.
Lotteria scontrini, cosa cambia dal primo gennaio 2022
Lo abbiamo accennato poco sopra. La lotteria scontrini è stata oggetto di rinnovo per il 2022, con modalità di estrazione e premi già valevoli lo scorso anno. Occorre però fare il punto sulle norme in tema di obblighi di comportamento, applicate al venditore. In particolare, dal punto di vista delle possibili sanzioni per l’esercente, vale quanto segue:
- non scatta alcuna multa per il negoziante che non intende partecipare al meccanismo dell’estrazione, non acquisendo così il codice lotteria;
- tuttavia vige l’obbligo per il negoziante di adeguare il registratore di cassa al nuovo ed esclusivo tracciato XML 7.0, entrato in vigore il primo gennaio 2022.
Quest’ultimo punto appare molto importante: infatti, in caso contrario e dunque in ipotesi di mancato adeguamento, i dati dei corrispettivi non sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con la immediata conseguenza che si incappa nella sanzione prevista per omesso invio.
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Da rimarcare che dal primo gennaio di quest’anno è entrato in vigore il nuovo ed esclusivo tracciato XML 7.0 (“Tipi Dati per i corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020″) per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Amministrazione Finanziaria. Le regole prevedono, tra le novità, la facoltà di distinguere le varie tipologie di operazioni e di indicare l’importo in concreto riscosso in ipotesi di uso di ticket fatturati a soggetti terzi. In ogni caso, nessun dubbio: tutti gli esercenti dovranno aggiornare i registratori telematici per permettere l’emissione dei documenti commerciali con il nuovo tracciato XML 7.0. L’utilizzo di detto tracciato deve perciò intendersi esclusivo.
Il perché dell’aggiornamento al tracciato XML 7.0
Se ci si chiede qual è il motivo della citata novità, la risposta è semplice. In buona sostanza, il nuovo tracciato XML è stato varato per gestire la corretta liquidazione IVA; per impedire il pagamento doppio dell’IVA laddove siano emesse ricevute seguite da fatture, ma non solo. Con questo nuovo tracciato sono altresì introdotte novità per la gestione di servizi o prestazioni, per la gestione dei codici ATECO, dei tipi di pagamento e tanto altro.
In altre parole, il tracciato 7.0 contiene una serie di elementi aggiuntivi, che consentono una più puntuale ricostruzione delle operazioni compiute dagli esercenti e memorizzate con il registratore telematico.
Ribadiamo che dette modifiche normative riguardano anche la lotteria scontrini, giacché quella di acquisire il codice lotteria per la partecipazione alle estrazioni del gioco a premi di Stato, è una delle funzionalità previste dal citato nuovo tracciato obbligatorio.
In sintesi: se non partecipare alla lotteria degli scontrini, almeno essere in linea con le regole tecniche previste per questo scopo, diviene di fatto obbligatorio per tutti i negozianti. Altrimenti scatterà il meccanismo sanzionatorio di cui ora diremo.
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Lotteria scontrini, sanzioni per la mancata trasmissione dei corrispettivi
Nelle circostanze in cui l’esercente non metta in regola il proprio registratore di cassa, adeguandolo al nuovo sistema, andrà incontro al problema della mancata trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Nel dettaglio, non adempiere all’obbligo di adeguamento del registratore di cassa telematico al nuovo tracciato 7.0 implica l’applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 471 del 1997, in ipotesi di omessa trasmissione dei corrispettivi o di invio di dati incompleti o non veritieri. Nel dettaglio:
- in ipotesi di mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati, o di memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o errati, scatta una sanzione corrispondente al 90% dell’imposta;
- in ipotesi nella quale le violazioni di cui sopra non influiscano sulla corretta liquidazione del tributo, invece, scatta una sanzione corrispondente a 100 euro per trasmissione.
Tuttavia per l’esercente vi sono altri rischi. Infatti le regole vigenti prevedono l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza, o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da 3 giorni a un mese. Ciò nel caso in cui siano compiute quattro violazioni in giorni distinti, nel corso di 5 anni, correlate a corrispettivi di importo al di sopra dei 50mila euro.
Previste sanzioni pecuniarie anche per chi non svolge la verifica periodica e per chi non fa richiesta di intervento per la manutenzione del registratore di cassa, nelle circostanze di un guasto – sanzioni fino a 2mila euro.
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